24 gennaio 2009

cosa è il DPS

COSA E' IL DPS: E' l'unico documento in grado di attestare l'adeguamento della struttura alla normativa sulla tutela dei dati personali. Deve essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno . Il DPS è un manuale di pianificazione della sicurezza dei dati in azienda: descrive come si tutelano i dati personali di dipendenti, collaboratori, clienti, utenti, fornitori ecc. in ogni fase e ad ogni livello (fisico, logico, organizzativo) e come si tuteleranno in futuro (programmazione, implementazione misure, verifiche, analisi dei risultati ecc.). In ogni caso si tratta di un consistente piano di gestione della sicurezza, disponibilità ed integrità dei dati, avente data certa a prova formale dell'adeguamento sostenuto.

SCOPO DEL DPS: descrivere la situazione attuale (analisi dei rischi, distribuzione dei compiti, misure approntate, distribuzione delle responsabilità ecc.) ed il percorso di adeguamento prescelto dalla struttura per adeguarsi alla normativa privacy. Nel Documento Programmatico per la Sicurezza devono essere definiti i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza e descritti i criteri utilizzati per la valutazione dei rischi, al fine di adottare un piano di interventi per la tutela e la protezione:a) delle aree e dei locali;b) dell'integrità dei dati;c) delle trasmissioni dei dati.
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Documento Programmatico sulla Sicurezza

L'adozione di un documento programmatico sulla sicurezza (DPS) è un obbligo previsto dal DL 196/2003 normativa sulla protezione dei dati personali, che sostituisce e abroga la legge 675/96; l'obbligo esiste per tutte le aziende, liberi professionisti, enti o associazioni che trattano i dati personali, anche sensibili con strumenti elettronici. Il documento, a partire dal 31/03/2006 (ultima proroga concessa per mettersi definitivamente in regola) va predisposto ed aggiornato annualmente entro il 31 marzo successivo, affinché si attesti la corretta adozione delle previste procedure che riguardano il trattamento dei dati personali e deve soddisfare anche deteminati obblighi di legge, se previsti (p.e. se ne deve dare comunicazione nella relazione allegata al Bilancio d'esercizio).
I contenuti del documento sono elencati al punto 19 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza e sono:
1) l'elenco dei trattamenti di dati personali;
2) la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
3)l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
4)le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
5)la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
6)la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
7)la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;
8)per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.
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Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenze

La realizzazione del Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (più conosciuto con l'acronimo DUVRI) è un obbligo in materia di sicurezza del lavoro, introdotto dall'art. 26 del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, il D. Lgs. n. 81/2008 che ha codificato in un unico testo quanto disposto da varie normative e che riprende il disposto contenuto nell'art. 7 del D.Lgs. 626/94, sostituendolo.

Origine del DUVRI

La denominazione DUVRI, non inserita nel citato Testo Unico, ma divenuta ormai d'uso comune, deriva dalla determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, pubblicata sulla G.U. n. 64 del 15 marzo 2008, recante norme sulla sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, sulla predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi e sulla determinazione dei costi della sicurezza.

Contenuto

Il DUVRI deve essere elaborato qualora una ditta esterna intervenga nell'unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento, in conformità a quanto disposto dal dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, ove recita:
« Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. »
(art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008)
La redazione di tale documento, quindi, deve essere promossa dall'azienda committente, sia essa pubblica o privata; quest'ultima è tenuta a contattare il proprio fornitore ed attivare tutte le procedure necessarie che portino alla definizione del DUVRI.
Finalità del DUVRI
I principali scopi del DUVRI, sono:

valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle due diverse attività (ad esempio uso di sostanze pericolose, formazione di scintille in ambienti con rischio esplosione, presenza di rischio chimico, manomissione e intralcio delle via di fuga etc.);
indicare le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza;
indicare le misure adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;
verificare che le maestranze incaricate dei lavori siano in possesso dei requisiti tecnici adeguati;
accertare che le maestranze incaricate dei lavori siano in regola con le posizioni assicurative INAIL.
Sono esclusi dal campo di applicazione solo gli interventi esterni configurabili come prestazioni intellettuali.
Il DUVRI deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera.
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Testo Unico sicurezza sul lavoro

Per Testo Unico Sicurezza Lavoro o T.U.S.L. (acronimo con cui per brevità si individua la nuova normativa) si intende, nell'ambito del diritto italiano, l'insieme di norme contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che - in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 - ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni, al fine di adeguare il corpus normativo all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.
Il nuovo T.U.S.L. ha previsto l'abrogazione (con differenti modalità temporali) delle seguenti normative:
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164;
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64;
D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277;
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493;
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187;
art. 36 bis, commi 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2006 n. 248;
artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della L. 3 agosto 2007, n. 123.
Il D.Lgs 81/2008 è formato da 306 articoli che sono suddivisi nei seguenti titoli:
Titolo I - (art. 1-61)
Principi comuni (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni penali)
Titolo II (art. 62-68)
Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni)
Titolo III (art. 69-87)
Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche)
Titolo IV (art. 88-160)
Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni)
Titolo V (art. 161-166)
Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni)
Titolo VI (art. 167-171)
Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni)
Titolo VII (art. 172-179)
Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni)
Titolo VIII (art. 180-220)
Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni)
Titolo IX (art. 221-265)
Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sanzioni)
Titolo X (art. 266-286)
Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni)
Titolo XI (art. 287-297)
Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni)
Titolo XII (art. 298 - 303)
Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale
Titolo XIII (art. 304 - 306)
Disposizioni finali
La struttura della legge è impostata prima con la individuazione dei soggetti responsabili e po con la desrizione delle misure gestionali e degli adeguamenti tecnici necessari per ridurre i rischi lavorativi. Alla fine di ciascun titolo sono indicate le sanzioni in caso di inadempienza.
Al testo degli articoli del decreto sono stati aggiunti altri 51 allegati tecnici che riportano in modo sistematico e coordinato le prescrizioni tecniche di quasi tutte le norme più importati emanate in italia dal dopoguerra ad oggi.
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Sicurezza sul lavoro

La sicurezza sul luogo di lavoro consiste in tutta quella serie di precauzioni - codificate e previste legislativamente - che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori e dai lavoratori stessi. Queste precauzioni devono essere prima vagliate e standardizzate per lo specifico luogo di lavoro da tecnici specializzati in collaborazione ai responsabili dei reparti aziendali.
Le MISURE GESTIONALI DI SICUREZZA e le indicazioni tecniche per l' ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO ED IMPIANTI devono essere funzionali per ridurre la possibilità di infortuni ai dipendenti della azienda o ad altri collaboratori esterni (subcontraenti). Ulteriori misure di igiene e sicurezza devono proteggere l'individuo umano dalla possibilita' di contrarre malattie professionali.
In Italia, la sicurezza sul lavoro è oggi regolamentata dal decreto D. Lgs. 81/2008 comunemente conosciuto come Testo Unico Sicurezza Lavoro entrato in vigore, per la quasi totalità degli articoli, il 15 maggio 2008. La nuova Legge abroga molti disposti normativi storici (risalenti al 1955 e 1956) ed altri anche molto recenti (D.Lgs 626/1994), inasprendo pesantemente le sanzioni a carico degli inadempienti.
Anche per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili il D. Lgs. 81/2008 abroga il precedente decreto D.Lgs 494/1996” introducendo importanti modifiche ed inserendo specifiche norme tecniche negli allegati.
Consegue dalla omissione delle precauzioni in materia sia la responsabilità penale del datore di lavoro che il diritto al risarcimento del danno, in favore del lavoratore subordinato. Gli indennizzi ai lavoratori infortunati vengono erogati da parte dell'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) che è l'istituto assicurativo al quale tutti i lavoratori devono essere iscritti, con il pagamento dei relativi contributi da parte della ditta.
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23 gennaio 2009

Nuovi rischi sul lavoro: Le nanoparticelle

Le nanoparticelle come possibile rischio per la salute dei lavoratori. Un recente intervento a cura della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte, ha posto l’attenzione su questo particolare tipo di materiale presente negli ambienti di lavoro.
Le particelle nanometriche, o nanoparticelle, caratterizzate da dimensioni ridottissime vengono prodotte già da diversi anni in notevole quantità sotto forma di nerofumo e alcune tipologie di silice destinato all’industria di pneumatici. Ultimamente, i nanomateriali vengono impiegati sempre di più anche nella produzione di componenti elettronici, strumenti sportivi (es. racchette da tennis), indumenti anti-macchia, schermi solari, cosmetici, vernici e colori per il comparto ceramico. Sono, inoltre, utilizzati in medicina a scopo diagnostico, nell’industria dei trasporti e in quella aerospaziale. L’esposizione a questo specifico tipo di particelle negli ambienti di lavoro, è associata in particolar modo alle lavorazioni che comportano la produzione dei “nano-sottoprodotti”. Esempi di tali attività sono la saldatura, il taglio termico, l’impiego di motori diesel, la brasatura, la smerigliatura e la fusione di metalli.Le nanoparticelle possono essere assorbite dal corpo umano per inalazione, ingestione e per via dermica. La via di esposizione principale nei luoghi di lavoro è quella inalatoria.Con la Comunicazione della Commissione CE [SEC(2008) 2036] del 17/6/2008 viene inoltre annunciato che ai nanomateriali si applicano le previsioni del REACH, incluse quelle attinenti alla valutazione del rischio (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni).Le particelle di dimensioni nanometriche, rappresentano dunque un rischio lavorativo esistente, anche se di difficile rilevazione e non ancora regolato da una specifica normativa.
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Denuncia degli impianti di messa a terra

Il D.P.R. n. 462/01 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi" pubblicato su G.U. della Repubblica Italiana del 08/01/2002 n. 6.
Questo regolamento semplifica alcune procedure in materia di sicurezza.
In particolare, per quanto riguarda gli impianti elettrici di messa a terra e/o i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche a partire dal 23/01/2002:
NON OCCORRE più presentare la denuncia (mod. B) per gli impianti elettrici di messa a terra e/o per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (mod. A) in luoghi di lavoro in presenza di lavoratore subordinato.
Il datore di lavoro cosi come indicato nell’articolo 2 del D.P.R. 462/01, del quale si riportano di seguito i commi 2 e 3 , dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:
"comma 2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ASL o ARPA territorialmente competenti".
"Comma 3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso".
Dal 23/01/2002 occorre inviare allo sportello unico del Comune di competenza (se attivato) oppure all'ISPESL e alla ASL la Dichiarazione di Conformità, in originale, copia conforme o fotocopia.
Ai fini degli obblighi previsti dall’art. 2, comma 2 del DPR 462/01, non è necessario inviare con la dichiarazione di conformità anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/02/92. Tali allegati devono, invece, essere conservati presso il luogo dove è situato l’impianto e resi disponibili in occasione della visita del verificatore, che potrà richiedere in visione ed eventualmente acquisirli in copia, ai fini dell’effettuazione degli accertamenti tecnici.
Si precisa che la dichiarazione di conformità va inoltrata al Dipartimento ISPESL di competenza unitamente al modulo di trasmissione predisposto dall’Istituto.
Nei casi di "manutenzione straordinaria" dell’impianto non è necessario ripresentare denuncia, perché si deve ritenere che sia un impianto già in esercizio e quindi non soggetto all’art. 2 del DPR del 22/10/2001 n° 462.
Si rimanda comunque al testo del D.P.R. 462/01.
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