6 agosto 2009

SICUREZZA SUL LAVORO: DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO

Sul supplemento ordinario n. 142/L alla Gazzetta ufficiale n. 180 di ieri 5 agosto 2009 è stato pubblicato il Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.Il Decreto legislativo consta di 149 articoli che intervengono sul Decreto legislativo n. 81/2008 cercando di raggiungere due obiettivi:

- il primo che è quello di correggere i molti errori materiali e tecnici presenti nella attuale disciplina - approvata, come noto, a Camere oramai sciolte e in tutta fretta - alcuni dei quali suscettibili di ricadute gravi sulla salute e s sicurezza dei lavoratori;
- il secondo obiettivo che è quello di superare le difficoltà operative, le criticità e le lacune evidenziate dai primi mesi di applicazione delle nuove regole.
La principale finalità del D.Lgs. n. 106/2009 resta quella di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le seguenti linee di azione:

- introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico in modo che in essi possano operare unicamente aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, inizierà ad operare nel settore edile per mezzo della istituzione di una “patente”, strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi quali la effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza;

- superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali (approccio per obiettivi e non solo per regole). Ad esempio, il correttivo ribadisce la assoluta e inderogabile necessità per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori ma, al contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo documento;
- rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa, in modo da perfezionare tale importante procedura rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne legittimano la adozione che i casi nei quali la sospensione possa essere imposta;

- integrale ricezione delle proposte avanzate in sede tecnica dalle parti sociali nell’ambito degli incontri, tenutisi nell’arco degli ultimi quattro mesi del 2008, presso il Ministero del lavoro e finalizzati alla predisposizione di un “avviso comune” tra loro sulla salute e sicurezza in ambiente di lavoro;>7li> definizione di un corpo normativo coerente anche con la realtà e le caratteristiche delle piccole e medie imprese e con le peculiarità delle forme di lavoro atipico e temporaneo;

- valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali quali strumenti di ausilio alle imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per l’innalzamento dei livelli di tutela negli ambienti di lavoro;

- miglioramento della efficacia dell’apparato sanzionatorio, con l’obiettivo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.

In particolare il decreto legislativo in argomento interviene con parecchie modifiche sui Titoli IV, V e VI del Decreto legislativo n. 81/2008 rubricati come:
- Cantieri temporanei e mobili
- Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
- Movimentazione manuale dei carichi.
Per quanto concerne il Titolo IV relativo ai cantieri temporanei e mobili vengono modificati quasi tutti gli articoli con la precisazione che si tratta di modifiche in alcuni casi soltanto formali ma in parecchi altri casi sostanziali.
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