23 novembre 2009

Sicurezza sul lavoro: piccoli cantieri con un solo coordinatore

Sicurezza sul lavoro: piccoli cantieri con un solo coordinatore

Il Ministero chiarisce le semplificazioni introdotte dal decreto correttivo al Testo Unico

Per i lavori privati non soggetti al permesso a costruire e di importo inferiore a 100 mila euro è consentito nominare il solo coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Lo ha affermato il Ministero del Lavoro con la Circolare 30 del 29 ottobre 2009 in risposta a numerose richieste di chiarimenti relative all’applicazione dell’articolo 90, comma 11, del Dlgs 81/2008 (Testo Unico della sicurezza sul lavoro), come modificato dal Dlgs correttivo 106/2009. Il correttivo infatti ha escluso l’obbligo, a carico del committente o del responsabile dei lavori, di designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e il coordinatore per la progettazione nel caso di lavori privati non soggetti al permesso a costruire e di importo inferiore a 100 mila euro.
In tal caso - recita il Dlgs correttivo – le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tale norma – spiega la circolare del Ministero – è volta a consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l’esecuzione dei lavori in cantieri non particolarmente complessi, nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all’unica figura del coordinatore per l’esecuzione. Come espressamente previsto dalla norma - continua la circolare -, in tali casi il coordinatore per l’esecuzione svolge tutte le funzioni che l’articolo 91 del Testo Unico attribuisce al coordinatore per la progettazione, anche perché si tratta di compiti che vanno svolti durante la progettazione dell’opera e, quindi, l’articolo 90, comma 3, del Testo Unico prevede che il committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione. Analogamente, per i lavori non soggetti a permesso a costruire e inferiori a 100 mila euro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione per consentire la realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche quando tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l’esecuzione.
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Sicurezza sul lavoro, Testo Unico anche nei condomini

Sicurezza sul lavoro, Testo Unico anche nei condomini

Sull’amministratore gli obblighi previsti per il datore di lavoro

Lo chiarisce il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che specifica come gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori dipendenti del condominio in caso di affidamento di lavori a ditte appaltatrici o lavoratori autonomi, spettino all’amministratore. Sul quale grava anche l’obbligo di redigere il Duvri, documento per la valutazione dei rischi, che indica le misure adottate per l’eliminazione o la riduzione dei pericoli. In caso di affidamento di lavori a ditte appaltatrici o lavoratori autonomi bisogna in primo luogo considerare se il condominio può qualificarsi come datore di lavoro. Se è verificata questa condizione, sull’amministratore, legale rappresentante del condominio, gravano tutti gli obblighi previsti per il datore di lavoro. L’amministratore dovrà coordinarsi e cooperare con la ditta appaltatrice per l’attuazione delle misure di prevenzione attraverso la stesura del Duvri, da allegare al contratto di appalto o di opera. Quando invece il condominio commissiona, sotto forma di appalto, lavori edili di ingegneria civile regolati dalle norme sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore si qualifica come committente. In generale, per i datori di lavoro è previsto l’obbligo di informazione reciproca. La disposizione ha lo scopo di eliminare i rischi dovuti a interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera. Le disposizioni sul Duvri non si applicano invece ai rischi specifici propri dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi.
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