30 marzo 2010

MANCATE SANZIONI PER ASSENZA DI DPI

Mancate sanzioni per assenza dei DPI?

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QUESITO

Da una lettura accurata del T.U. non risulterebbe essere assistita da provvedimento sanzionatorio, in capo al DDL (tale sanzione adesso è solo a carico del preposto), la specifica norma di cui all’art. 18 lett. f) che richiede al datore di lavoro di far osservare ,ai propri dipendenti l’utilizzo dei DPI. E’ legittimo, in assenza della figura del preposto, ritenere responsabile per tale inadempienza il datore di lavoro considerato che la previgente normativa ex art. 4 lett. c e art. 389 lett. c del DPR 547/55 prevedeva la relativa sanzione a carico di entrambi i soggetti .

RISPOSTA

Nell’applicazione delle sanzioni penali non è consentito andare né per analogia né per logica per cui se una violazione non è stata supportata esplicitamente da una sanzione, vuoi per dimenticanza del legislatore vuoi per un refuso non è possibile estendere le penalità a persone diverse da quelle espressamente individuate dal legislatore medesimo per cui non si ritiene che si possa addebitare al datore di lavoro l’inadempienza ad un obbligo che il legislatore a posto a carico del preposto che è figura ben diversa dal datore di lavoro stesso né si ritiene faccia testo l’osservazione che il D.P.R. n. 547/1955 ora abrogato prevedesse per lo stesso obbligo una sanzione a carico di entrambe le figure..
Come si è avuto modo già di osservare in occasione della risposta a precedenti quesiti il sistema sanzionatorio nel D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, è stato un po’ bistrattato nel senso che è possibile riscontrare nel decreto interi Capi che pur introducendo degli obblighi non prevedono una copertura sanzionatoria, casi in cui per gruppi anche corposi di prescrizioni si applica una sola sanzione e casi anche di sovrapposizioni di sanzioni per la stessa violazione (vedi le prescrizioni sui luoghi di lavoro, sulla sicurezza delle attrezzature, sull’uso dei DPI, ecc.).
Esemplare è il caso che riguarda proprio i DPI in quanto per la mancata fornitura è prevista una sanzione in violazione dell’art. mentre non sono previste sanzioni per tutti gli obblighi relativi all’uso dei DPI medesimi contenuti nel Capo del Titolo . La mancata fornitura dei DPI ancora viene punita sia nel Titolo I contenente gli obblighi generali del datore di lavor che in alcuni altri successivi Titoli inerenti alla esposizione ad alcuni particolari rischi quali il rumore, il rischio cancerogeno edi il rischio chimico.