30 marzo 2010

SANZIONI PER MANCATA FORMAZIONE LAVORATORI

Quali prescrizioni si applicano per la mancata formazione dei lavoratori?

L’obbligo da parte dei datori di lavoro di informare e formare i lavoratori è riportato sia nell’art. 18 comma 1 lettera l) del D. Lgs. 81/08, sia nell’art. 36 e 37 dello stesso decreto legislativo con la differenza che il primo è riportato in un articolo che elenca gli obblighi generali del datore di lavoro e del dirigente e la cui violazione è punita con l’art. 55 del Testo Unico mediante l’arresto da quattro a otto mesi o l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro a carico del datore di lavoro e del dirigente (comma 4 lettera e), mentre gli obblighi di cui agli artt. 36 e 37 sono inseriti nella Sezione IV del Titolo I del Testo Unico che riguarda specificatamente la formazione e l’informazione dei lavoratori.

Più precisamente l’art. 36 comma 1 impone al datore di lavoro di provvedere affinché
i lavoratori ricevano un’adeguata informazione, la cui violazione è punita con l’art. 55 comma 4 lettera a) del Testo Unico con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 800 a 3.000 euro a carico del datore di lavoro e del dirigente, mentre l’art. 37 comma 1 impone che il datore di lavoro si assicuri che sia i lavoratori che i loro rappresentanti ricevano una formazione adeguata, ma per violazione di tale disposizione in realtà il Testo Unico non prevede alcuna sanzione penale.

Si riscontra quindi in questo caso una sovrapposizione di sanzioni o un’ipotesi di
contravvenzione che risulta sprovvista della relativa sanzione. In questo caso
l’obbligo generale e quello specifico prevedono tra l’altro sanzioni di misura diversa.

Quando si verifica una sovrapposizione di previsione sanzionatoria si applica la
sanzione prevista dalle disposizioni specifiche ai sensi del principio di specialità
contenuto nell’art. 298 del D. Lgs.81/08 secondo il quale “quando uno stesso fatto è
punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste
negli altri titoli, si applica la disposizione speciale” che in questo caso è anche più favorevole al contravventore.