12 maggio 2010

Definizione di locale interrato e seminterrato

La definizione di locale interrato e seminterrato è diversa a seconda della fonte di provenienza.
Diversi anni fa il Ministero del Lavoro in una nota inviata agli organi ispettivi periferici diede alcuni indirizzi sull'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 303/1956 e si espresse nel senso di considerare locali interrati quelli che hanno il solaio di copertura completamente al di sotto del piano campagna o di pavimentazione esterna e seminterrati quelli il cui solaio di copertura è posto al di sopra dello stesso piano campagna per una altezza inferiore al 50% dell'altezza del locale medesimo, ritenendo assimilabili ai locali al piano quelli invece aventi il solaio di copertura posto, rispetto al piano campagna, a più del 50% dell’altezza del locale medesimo. Per quanto riguarda i locali disposti in zone con piano esterno inclinato o disposti ad altezze diverse la stessa nota suggeriva, per individuare se il locale era interrato, seminterrato o meno, di fare riferimento ad una altezza media perimetrale dei locali da adibire a lavoro.

Successivamente ci sono state altre definizioni di locali interrati e seminterrati (decreto ministeriale sull’edilizia scolastica, decreto antincendio sugli impianti termici a gas, regolamenti comunali, linee guida, norme tecniche, circolari e finanche la giurisprudenza in una sentenza) la più recente delle quali ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 303/1956 si trova (pag. 6 e segg.) nelle "Linee-guida per la notifica relativa a costruzione, ampliamento o adattamento di locali e di ambienti lavoro" ex art. 48, D.P.R. n. 303/1956 emesse dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale del 16 gennaio 2006 n. 30-1995 (B.U.R. n. 6, 9 febbraio 2006), alla quale si consiglia di fare riferimento e che così citano in merito testualmente:

Definizioni:
A = Piano naturale del terreno è il piano di campagna circostante il fabbricato.
Risulta orizzontale nel caso del terreno pianeggiante e obliquo nel caso di zona non pianeggiante. In caso di terreni in pendenza il piano di campagna viene riferito alla superficie corrispondente alla quota media aritmetica degli interramenti su ogni parte del locale.
Qualora i terreni in pendenza siano oggetto di sbancamenti il piano di campagna corrisponde al piano del pavimento del fabbricato quando lo spazio circostante il fabbricato, nei lati rivolti verso lo sbancamento, è libero e scoperto per una ampiezza di almeno m 1,20. Quando siano realizzati sbancamenti, il piano di campagna corrisponde al piano del pavimento del fabbricato quando lo spazio circostante il fabbricato nei lati rivolti verso lo sbancamento è libero per una ampiezza di almeno m 1,20. (L’ampiezza del passaggio che circonda le parti del fabbricato rivolte verso le aree di sbancamento consente la realizzazione di vie di esodo o di eccesso per i soccorritori equivalenti a quelle dei piani fuori terra)
B = Piano orizzontale contenente la faccia inferiore (intradosso) del solaio di copertura del locale in esame.
Locale interrato quando la differenza B - A è inferiore a 1/3 dell’altezza del locale;
Locale seminterrato quando la differenza B - A è compresa fra 1/3 e ½ dell’altezza del locale;
Locale assimilabile a fuori terra quando la differenza B - A è superiore a ½ dell’altezza del locale.

Come si vede la differenza fra la definizione data dal Ministero del Lavoro e quella delle linee guida citate consiste solo nel fatto che queste ultime ritengono già locali interrati quelli il cui solaio di copertura è posto ad una altezza sul piano campagna inferiore ad 1/3 dell'altezza del locale.

Sull’uso dei locali interrati e seminterrati si cita anche una sentenza del 13 novembre 1979 della Pretura di Milano in base alla quale "Per la definizione di locale chiuso semisotterraneo, ai sensi dell’art. 8, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, appare inadeguato il criterio rigido di considerare tale qualunque ambiente chiuso da pareti che si trovi per più della metà della sua altezza sotto il livello stradale, ma occorre rifarsi alla effettiva “ratio” 8 della norma per non dare una risposta puramente formale ai problemi dell’igiene del lavoro. Non può, pertanto, considerarsi locale chiuso semisotterraneo, per il cui impiego in attività produttiva è necessaria l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro, quello che, pur essendo per più della metà della sua altezza sotto il livello stradale, presenti tutta via un lato completamente aperto su un largo spazio libero e abbia una superficie complessiva aerata ed illuminata direttamente superiore a quella chiusa".

tratto da punto sicuro