10 maggio 2010

Uscite di sicurezza


Per uscita (di sicurezza) il decreto 30/11/1983 intende: Apertura atta a consentire il deflusso di persone verso un luogo sicuro avente altezza non inferiore a 2,00 m. L’uscita, quindi, è un vano porta che si affaccia su un luogo sicuro statico (di solito, all’aperto) o dinamico (un percorso protetto).

Come deve essere realizzata un’uscita di sicurezza?

In primo luogo, l’uscita deve essere adeguatamente segnalata, perchè deve essere riconoscibile come tale. Il pittogramma che si usa (Decreto legislativo n. 81/08 Titolo V art. 161-166, Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro), soprattutto nei luoghi frequentati da persone che non conoscono la lingua locale, non dovrebbe recare scritte (come quella in figura). Si deve pensare, infatti, che uscita di sicurezza si traduce:

•fire exit in inglese;
•sortie de secours in francese;
•notausgang in tedesco
•salida de emergencia in spagnolo

Questa differenza di vocabolario è tale da rendere possibile qualche confusione nelle persone che debbano usare l’uscita in emergenza.

Per quanto riguarda il metodo di apertura, l’uscita non deve essere necessariamente dotata di maniglione antipanico (è obbligatorio solo nei casi in cui lo prevede il DM 3 novembre 2004 (Ministero dell’ Interno. Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio), che elenca le categorie di attività in cui devono essere installati:

•i maniglioni antipanico (che devono essere conformi alla UNI EN 1125) oppure;
•le maniglie o piastre a spinta conformi alle norme di sicurezza (in particolare alla UNI EN 179).
Per quanto riguarda l’altezza, è considerata uscita di sicurezza un passaggio alto almeno 2 metri, mentre per quanto riguarda la larghezza, non si può stabilire un valore unico per tutte le uscite. La larghezza delle uscite, infatti, dipende dal numero di persone presenti.

A parte i locali che hanno una norma specifica (alberghi, teatri, cinema, scuole ecc.) per i luoghi di lavoro vale il D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Art. 14 (Porte e portoni)

1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro.
2. Quando in un locale le lavorazioni e i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di cinque lavoratori, almeno una porta ogni cinque lavoratori deve essere apribile nel verso dell’esodo e avere larghezza minima di m. 1,20
3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2), la larghezza minima delle porte è la seguente:
a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a venticinque, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;
b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra ventisei e cinquanta, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell’esodo;
c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra cinquantuno e cento, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell’esodo;
d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a cento, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno una porta che si apra nel verso dell’esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni cinquanta lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra dieci e cinquanta calcolati limitatamente all’eccedenza rispetto a cento.
4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di metri 0,80 è applicabile una tolleranza di meno del 2% (due per cento).
6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all’art. 13 comma 5 coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 comma 5.
7. Nei locali di lavoro e in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l’esterno del locale.
8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all’altezza degli occhi.
11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c’è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.
12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
13. Le porte e i portoni che si aprono verso l’alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
14. Le porte e i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall’interno senza aiuto speciale.
16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.
17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubucazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la largezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.