2 novembre 2010

Il Documento di Valutazione dei Rischi da Rumore

Il Documento di Valutazione dei Rischi da Rumore

La valutazione del rumore va eseguita su tutte le imprese che potenzialmente possono avere lavoratori esposti e deve essere aggiornata ad opportuni intervalli di tempo(mediamente ogni quattro anni) o ogni qualvolta si verifica una modifica nelle lavorazioni, che influisce in modo sostanziale sul rumore emesso.

La valutazione deve essere effettuata da tecnici attraverso la consultazione del RSPP, dei lavoratori e sotto la responsabilità del datore di lavoro. Gli esiti della stessa, nonché i criteri e le modalità di effettuazione, vanno indicati in un rapporto che deve essere tenuto a disposizione dell'organo di vigilanza.

Strumentazione di misura

Le misurazioni per la valutazione dell'esposizione a rumore possono essere effettuate sia mediante fonometri convenzionali sia mediante fonometri integratori che forniscono al termine del rilievo il livello energetico medio presente nella posizione in esame.

Valutazione tecnica dei rischi da esposizione a rumore

La norma assume come parametri di riferimento dei valori d'azione superiori e inferiori (ovvero livelli di esposizione il cui superamento implica da parte delle Aziende l'attuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori esposti) e dei valori limite (ovvero livelli di esposizione il cui superamento è grave; vietato):
valori limite di esposizione (tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale): rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa [140 dB(C) riferito a 20 micro Pa];

* valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa [137 dB(C) riferito a 20 micro Pa];

* valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa [135 dB(C) riferito a 20 micro Pa].

Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività grave; lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è grave; possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:
il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

La norma prevede la possibilità da parte di Aziende ed Enti di richiedere deroghe all'uso dei DPI ed al rispetto del valore limite di esposizione, ma secondo precise e rigide modalità autorizzative:

D.Lgs. Governo n° 81 del 09/04/2008

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Omissis

Art. 197. - Deroghe

* Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

* Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.

* La concessione delle deroghe di cui al comma 2 condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

* Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

Le misure di prevenzione e protezione da adottare sono le seguenti:

Fascia di rischio: A

Provvedimenti da addottare: Nessun ulteriore obbligo a carico del Datore di lavoro. Per le situazioni dove il Lex, 8h risulta minore del valore inferiore di azione ma sono presenti alcune singole lavorazioni aventi valori di pressione sonora superiori agli 80 dB si consiglia comunque di fornire i DPI dell'udito ai lavoratori.

Note:Non superato il valore inferiore di azione:
LEX,8h= 80 dB(A)
ppeak= 112 Pa
[135 dB(C) riferito a 20 micro Pa]

Fascia di rischio: B

Provvedimenti da addottare: Il Datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori DPI dell'udito (la scelta deve coinvolgere i lavoratori o i loro rappresentanti) e deve sottoporre a Sorveglianza Sanitaria a cura del Medico Competente i lavoratori se questi ne facciano espressa richiesta o se il Medico Competente ne affermi l'opportunità.

Note:

Superato il valore inferiore di azione:
LEX,8h= 80 dB(A)
ppeak= 112 Pa
[135 dB(C) riferito a 20 micro Pa]

Fascia di rischio: C

Provvedimenti da addottare: Il Datore di lavoro deve obbligare i lavoratori ad indossare i DPI dell'udito (la scelta deve coinvolgere i lavoratori e/o i loro rappresentanti) e deve sottoporre a Sorveglianza Sanitaria a cura del Medico Competente i lavoratori esposti.

Note

Superato il valore superiore di azione:
LEX,8h= 85 dB(A)
ppeak= 140 Pa
[137 dB(C) riferito a 20 micro Pa]

Fascia di rischio: D

Provvedimenti da addottare: Cessione immediata dell'esposizione ed individuazione delle misure di Prevenzione e Protezione, finalizzate a riportare l'esposizione al di sotto del valore limite di esposizione ed evitare eventuali nuovi superamenti

Note

Superato il valore limite:
LEX,8h= 87 dB(A) a DPI indossati
ppeak= 200 Pa a DPI indossati
[140 dB(C) riferito a 20 micro Pa]

D.Lgs. Governo n° 81 del 09/04/2008

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Omissis

Art. 195. - Informazione e formazione dei lavoratori

* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

Omissis