2 novembre 2010

Le Vibrazioni e il Documento di Valutazione dei Rischi

Le Vibrazioni e il Documento di Valutazione dei Rischi

I nuovi obblighi per le aziende e gli enti introdotti dalla nuova normativa

La Direttiva Europea 2002/44/CE del 25 giugno 2002, recepita nel sistema giuridico del nostro Paese con il D.Lgs. 187/05 ed ora con il D.Lgs. 81/08, è una norma legislativa di natura prevenzionale, ovvero volta ad evitare o, almeno, a ridurre l'esposizione all'agente lesivo dei lavoratori, poiché fissa due soglie che fanno scattare differenti azioni obbligatorie:

* è una inferiore, corrispondente al "valore d'azione", che, se superata, implica l'avvio di alcuni provvedimenti di base (interventi tecnici, adeguata organizzazione del lavoro, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.) che fissano i requisiti minimi per la sicurezza e la salute dei lavoratori che dovrebbero evitare l'insorgere di effetti sulla salute o malattie professionali.

* è una superiore, corrispondente al "valore limite", che, se superata, implica l'immediata adozione di provvedimenti atti a riportare l'esposizione al di sotto della stessa e l'avvio di operazioni atte a individuare le cause del superamento e a adottare le conseguenti misure di prevenzione e protezione che evitino il ripetersi del superamento.


Al fine di non incappare nel reato di "omessa valutazione dei rischi" le Aziende e gli Enti devono pertanto, d'ora in avanti, indagare con estremo rigore in merito a tutte le situazioni in cui i propri lavoratori possano essere soggetti ai rischi da vibrazioni meccaniche, anche quelle finora ignorate o comunque trascurate in quanto reputate semplicisticamente ininfluenti sulla salute dei lavoratori.

Di tale valutazione occorre elaborare un documento scritto che contenga i seguenti elementi:

Decreto legislativo 9 aprile 2008 , N. 81

"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, N. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Art. 202 - Valutazione dei rischi

Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.

Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.
L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A.
L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B.

Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

* il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
* i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201;

gli eentuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;

gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;

le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;
condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

Per valutare i livelli di esposizione dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche le aziende e gli enti devono avviare campagne di misurazione strumentale?
La domanda che più di un Datore di lavoro o Dirigente si starà ora ponendo è più o meno la seguente: "... ma allora, il D.Lgs. 81/08 mi obbliga ad avviare costose, lunghe e complesse campagne di misurazione strumentale dei livelli di vibrazioni meccaniche cui i miei lavoratori sono esposti? ".

L'articolo 202 dello stesso D.Lgs. 81/08 risponde in maniera esauriente al quesito.

Quindi, la norma prevede l'individuazione dei livelli di vibrazione a partire dai dati in letteratura (Banche Dati dell' ISPESL, delle Regioni e del CNR; informazioni fornite direttamente dai Costruttori e/o dai Fornitori di macchine ed attrezzature; informazioni desunte dai libretti d'uso delle macchine e attrezzature): nel caso in cui non fossero reperibili dati certi di letteratura, il Datore di lavoro deve provvedere ad avviare misurazioni strumentali delle vibrazioni meccaniche prodotte mediante attrezzature specifiche, personale adeguatamente qualificato nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e secondo metodologie appropriate.

Una volta in possesso dei dati inerenti l'entità delle vibrazioni meccaniche prodotte da attrezzature e macchine, questi debbono essere utilizzati per calcolare il livello di esposizione personale dei lavoratori, tenendo conto di ulteriori parametri quali il tempo di esposizione, le condizioni d'uso, le condizioni al contorno e microclimatiche, ecc., utilizzando la metodologia ed il modello matematico nonché quanto altro indicato nell'Allegato XXXV del D.Lgs. 81/08.

Anche quest'ultimo passaggio, che rappresenta la vera e propria valutazione dei rischi, deve essere effettuato da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e secondo metodologie appropriate, e viene ultimato con la stesura dello specifico "Documento di valutazione dei rischi".

Deroghe per gli adempimenti e gli adeguamenti di legge

Per quanto riguarda le deroghe, queste sono previste nei casi:

* nei settori della navigazione marittima ed aerea, allorquando il Datore di lavoro dimostri che non sia tecnicamente possibile rispettare il valore limite di esposizione per il corpo intero nonostante le misure di prevenzione e protezione messe in atto;
* nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione alle vibrazioni meccaniche di un lavoratore è abitualmente inferiore ai valori di azione ma varia continuamente e può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, purché il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e si dimostri che i rischi corsi sono inferiori a quelli derivanti ad un livello di esposizione corrispondente al valore limite

Decreto legislativo 9 aprile 2008 , N. 81

"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, N. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Art. 205 - Deroghe

Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.

Nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore limite.

Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.

La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 è condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.