4 novembre 2010

Il Governo guarda alle imprese per migliorare la sicurezza sul lavoro

Per rafforzare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro un nodo cruciale su cui intervenire sono le imprese. È per questo il Testo Unico voluto dal Governo punta su un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che poggi sulla verifica di elementi sostanziali, come l’organizzazione del lavoro, l’applicazione distandard contrattuali, la formazione, superando quell’approccio documentale e cartaceo del passato. Una verifica che coinvolge tutti i livelli, in modo da non lasciare scoperte le attività svolte in appalto e subappalto, per innalzare lo stato delle tutele lungo tutta la filiera.
Significativo, in tal senso, lo strumento della patente a punti per l’edilizia, che consente con un approccio molto pragmatico per valutare l’impresa in termini di affidabilità relativamente alla salute e sicurezza per i lavoratori. Uno strumento che permetterà di mandare fuori mercato le aziende non in grado di garantire il rispetto dei livelli di tutela dei lavoratori che la legge impone e che vale come modello per la sua flessibilità, tanto che il legislatore ne ha prevista la possibile estensione ad altri settori di attività.
Allo scopo di elaborare i capisaldi su cui fondare questo sistema di qualificazione, che vedrà la luce in un decreto del presidente della Repubblica, è stato istituito nell’ambito della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – organismo nel quale si trovano rappresentate paritariamente le Amministrazioni pubbliche centrali, le Regioni e le parti sociali – è stato istituito un gruppo ad hoc di lavoro, nel quale si sta discutendo delle regole e delle procedure relative alla qualificazione delle imprese.
Regole e procedure che riguarderanno, in particolare, il funzionamento della c.d. “patente a punti” per gli edili, e la disciplina delle attività, prevalentemente manutenzioni con assegnazione in appalto, che siano destinate a svolgersi nei c.d. “ambienti confinati”.
Altri gruppi “tecnici”, sempre costituiti internamente alla Commissione consultiva, si stanno occupando di temi rilevanti e di grande attualità, quali, per tutti, la valutazione dello stress lavoro-correlato, per il quale si sta procedendo – come prevede la legge (articolo 28, comma 1-bis, del testo unico) – alla elaborazione di indicazioni metodologiche che conducano le imprese ad una completa e corretta valutazione di tale rischio.
Ma sono molteplici i fronti, anche non trattati nell’ambito della Commissione consultiva e dei suoi comitati, su cui è impegnato il Ministero del Lavoro per migliorare le condizioni di lavoro in tutte le imprese pubbliche e private. Tra tutti, l’avvio del Sinp, il Sistema informativo nazionale della prevenzione, e le diverse campagne di sensibilizzazione e comunicazione, per diffondere sempre più una cultura della prevenzione e della sicurezza.
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3 novembre 2010

Aziende, da novembre si intensificano le ispezioni e i controlli per la sicurezza

ROMA – Aziende italiane fate attenzione: i controlli sui livelli di sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, dal mese di novembre, si fanno più intensi. Il Ministro Maurizio Sacconi è infatti intervenuto alla “Terza Conferenza nazionale sulla vigilanza in materia di lavoro” organizzata dalla Direzione generale per l’attività ispettiva, che si è tenuta a Roma il 28 ottobre. Negli ultimi mesi, in seguito alla sinergia di tutti i soggetti coinvolti, l’attività ispettiva ha fatto grandi passi verso una profonda trasformazione. E’ del 4 agosto scorso la firma del Protocollo d’Intesa con Inps, Inail e l’Agenzia delle Entrate che sancisce l’avvio di una nuova collaborazione con i soggetti che si occupano di vigilanza e controllo al fine di promuovere e migliorare l’attività ispettiva con nuove metodologie operative. Nello specifico, la sigla del protocollo ha permesso di decretare lo scambio di informazioni e dati tra Ministero, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate con la finalità di innalzare la capacità di vigilare sull’attuazione delle norme di lavoro e di rendere più efficaci e mirate le operazioni di lotta fiscale e di contrasto al lavoro sommerso.
A partire da questo l’attività ispettiva tenderà sempre più ad essere un’attività investigativa che si opera prima e a monte della vera e propria ispezione.
Altro importante accordo stilato recentemente è la Convenzione tra Ministero del lavoro e Ministero della Difesa a seguito di cui si stabilisce un rapporto di collaborazione tra le Direzioni Provinciali del Lavoro e l’Arma dei Carabinieri finalizzata a contrastare con efficacia i fenomeni criminali connessi allo sfruttamento del lavoro, all’occupazione illegale di lavoratori e al mancato rispetto delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Oltre a programmare ecordinare le operazioni gli organismi sono anche chiamati a denunciare con sollecitudine le situazioni di evidente pericolosità e rischio cui sono esposti i lavoratori pere quanto riguarda la loro salute e sicurezza.

Entrambi gli accordi mirano a rendere sempre più capillare e organizzata l’attività ispettiva, facendo capo da una parte al radicamento territoriale delle Forze dell’Ordine e dall’altra alle banche dati degli enti preposti attraverso cui monitorare e pianificare azioni ispettive mirate.
Alla Conferenza è stata inoltre presentata la campagna di comunicazione “Sicurezza sul lavoro. La pretende chi si vuole bene”, che sta suscitando pareri contrastanti nel mondo del lavoro. La conferenza è stata inoltre occasione per celebrare l’evento conclusivo delle attività di formazione del Progetto “Adeguamento delle potenzialità ispettive alle esigenze connesse con l’implementazione della legislazione comunitaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Tratto da: quotidianosicurezza.it
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2 novembre 2010

RISCHIO VIBRAZIONI: attrezzature, le macchine e le lavorazioni potenzialmente lesive per i lavoratori

Le attrezzature, le macchine e le lavorazioni potenzialmente lesive per i lavoratori

Nel campo lavorativo l'esposizione a vibrazioni meccaniche può avere luogo nell'ambito di una varietà notevolissima di processi, attività e processi che hanno luogo nell'industria manifatturiera, nel comparto delle costruzioni e nel settore estrattivo, nel settore agricolo-forestale, nei servizi, ecc.


Attrezzature / macchine o attività a rischio vibrazioni meccaniche classiche

Spesso il pensiero comune porta ad associare il rischio da vibrazioni meccaniche a particolari, specifiche e "classiche" figure professionali quali, ad esempio, gli operai delle Imprese edili o di lavori stradali utilizzanti martelli pneumatici o a percussione, oppure gli operai delle Aziende incaricate della manutenzione del verde utilizzanti motoseghe, decespugliatori o tosaerba.

* martelli pneumatici;
* elettrodemolitori;
* trapani pneumatici, trapani elettrici, trapani a percussione;
* vagliatori;
* motoseghe;
* decespugliatori;
* tosaerba;
* tagliasiepe;
* soffiatori;
* smerigliatrici;
* levigatrici;
* piallatrici;
* lucidatrici;
* avvitatori pneumatici ed elettrici;
* vibratori pneumatici calcestruzzo;
* lavasciuga pavimenti;
* bocciardatrici;
* motofalciatrici;
* seghe rotanti manuali;
* tracciatrici;
* ecc.

Attrezzature / macchine o attività a rischio vibrazioni meccaniche classiche “insospettabili” (o comunque finora trascurate)

In realtà, sono molteplici le categorie professionali, finora "insospettabili" (soprattutto quelle riguardanti il corpo intero) da parte dei non addetti ai lavori, soggette ai rischi da vibrazioni che dovranno giocoforza rientrare tra quelle assoggettate agli obblighi di cui alla norma oggetto del presente approfondimento. Si indicano alcuni esempi, non esaustivi ma utili per definire lo scenario:

* locomotori e carrozze ferroviarie;
* elicotteri;
* aerei;
* pale gommate e apripista;dumper;
* escavatori;
* trattori e mezzi agricoli;
* ecc.
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Le VIBRAZIONI: cosa sono, perché si producono e perché possono nuocere alla salute

Cosa sono, perché si producono e perché possono nuocere alla salute

Le vibrazioni meccaniche sono movimenti oscillatori caratterizzati da una frequenza relativamente elevata e da una ampiezza relativamente piccola: in pratica, sono i piccoli spostamenti periodici di un elemento attorno al proprio punto di riferimento.

Esse vengono prodotte durante il funzionamento di una macchina o di una attrezzatura (moti alternati e scoppi di motori endotermici; moti alternati di motori elettrici; ingranaggi e manovellismi in moto; alberi, giunti e coppie coniche in rotazione; ecc. che possono essere ulteriormente amplificati da usura, incuria ed assenza/insufficienza di manutenzione da parte dell'Azienda o Ente) ed indotti su tutta o su parte della carcassa che, entrando in contatto con il corpo del lavoratore, vengono a diffondersi anche su questi.

Come gran parte dei rischi lavorativi che non producono una menomazione immediata, quali i tagli, gli schiacciamenti, le cadute dall'alto, ecc., le vibrazioni meccaniche vengono puntualmente sottovalutate o considerate "inevitabili" non solo dalle Imprese, ma dagli stessi lavoratori: tuttavia, l'esposizione prolungata alle vibrazioni meccaniche manifesta ugualmente i suoi nefasti effetti sulla salute degli operatori, semplicemente dilazionandoli in tempi lunghi e con differenti intensità da soggetto a soggetto.

Dai dati del 3rd European Survey on Working Conditions di Dublino del 2000 emerge come in Europa ben il 24% dei lavoratori sarebbe esposto a vibrazioni meccaniche, mentre in Italia il dato salirebbe addirittura al 26%.
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio;
vibrazioni trasmesse al corpo intero.

Le prime sono quelle prodotte da utensili portatili, manufatti impugnati e lavorati su macchinario fisso o similari, mentre le seconde sono quelle prodotte da macchinari vibranti, veicoli, mezzi operativi o altro:

Elenco non esaustivo delle patologie potenzialmente correlate al lavoro esposto a vibrazioni meccaniche

Patologie da vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio (HTV)

Sindrome da vibrazioni mano-braccio, caratterizzato da:

* Fenomeno di Raynaud
* Neuropatia periferica diffusa sensitiva
* Lesioni cronico-degenerative dei segmenti ossei e articolari (artrosi, osteofitosi di polsi e gomiti
* Tendinite
* Peritendiniti
* Tenosinoviti
* Parestesie (formicolii)
* Riduzione della sensibilità termica e tattile
* Limitazione della capacità di manipolazione fine
* Malattia di De-QuervainSindrome del tunnel carpale
* Sindrome del dito bianco
* Sindrome del canale di Guyon
* Angiopatia da vibranti

Patologie da vibrazioni trasmesse al corpo intero

Disturbi e lesioni a carico del rachide lombare:

* Lombalgie e lombosciatalgie
* Alterzioni degenerative della colonna vertebrale (spondiloartrosi, spondilosi, osteocondrosi intervertebrale)
* Discopatie ed ernie discali lombari e/o lombosacrali
* Alterazioni a carico del distretto cervino-brachiale
* Alterazioni del sistema venoso periferico
* Alterazioni dell'apparato gastroenterico
* Alterazioni dell'apparato riproduttivo femminile
* Alterazioni del sistema cocleo-vestibolare
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Le Vibrazioni e il Documento di Valutazione dei Rischi

Le Vibrazioni e il Documento di Valutazione dei Rischi

I nuovi obblighi per le aziende e gli enti introdotti dalla nuova normativa

La Direttiva Europea 2002/44/CE del 25 giugno 2002, recepita nel sistema giuridico del nostro Paese con il D.Lgs. 187/05 ed ora con il D.Lgs. 81/08, è una norma legislativa di natura prevenzionale, ovvero volta ad evitare o, almeno, a ridurre l'esposizione all'agente lesivo dei lavoratori, poiché fissa due soglie che fanno scattare differenti azioni obbligatorie:

* è una inferiore, corrispondente al "valore d'azione", che, se superata, implica l'avvio di alcuni provvedimenti di base (interventi tecnici, adeguata organizzazione del lavoro, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.) che fissano i requisiti minimi per la sicurezza e la salute dei lavoratori che dovrebbero evitare l'insorgere di effetti sulla salute o malattie professionali.

* è una superiore, corrispondente al "valore limite", che, se superata, implica l'immediata adozione di provvedimenti atti a riportare l'esposizione al di sotto della stessa e l'avvio di operazioni atte a individuare le cause del superamento e a adottare le conseguenti misure di prevenzione e protezione che evitino il ripetersi del superamento.


Al fine di non incappare nel reato di "omessa valutazione dei rischi" le Aziende e gli Enti devono pertanto, d'ora in avanti, indagare con estremo rigore in merito a tutte le situazioni in cui i propri lavoratori possano essere soggetti ai rischi da vibrazioni meccaniche, anche quelle finora ignorate o comunque trascurate in quanto reputate semplicisticamente ininfluenti sulla salute dei lavoratori.

Di tale valutazione occorre elaborare un documento scritto che contenga i seguenti elementi:

Decreto legislativo 9 aprile 2008 , N. 81

"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, N. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Art. 202 - Valutazione dei rischi

Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.

Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.
L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A.
L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B.

Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

* il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
* i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201;

gli eentuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;

gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;

le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;
condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

Per valutare i livelli di esposizione dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche le aziende e gli enti devono avviare campagne di misurazione strumentale?
La domanda che più di un Datore di lavoro o Dirigente si starà ora ponendo è più o meno la seguente: "... ma allora, il D.Lgs. 81/08 mi obbliga ad avviare costose, lunghe e complesse campagne di misurazione strumentale dei livelli di vibrazioni meccaniche cui i miei lavoratori sono esposti? ".

L'articolo 202 dello stesso D.Lgs. 81/08 risponde in maniera esauriente al quesito.

Quindi, la norma prevede l'individuazione dei livelli di vibrazione a partire dai dati in letteratura (Banche Dati dell' ISPESL, delle Regioni e del CNR; informazioni fornite direttamente dai Costruttori e/o dai Fornitori di macchine ed attrezzature; informazioni desunte dai libretti d'uso delle macchine e attrezzature): nel caso in cui non fossero reperibili dati certi di letteratura, il Datore di lavoro deve provvedere ad avviare misurazioni strumentali delle vibrazioni meccaniche prodotte mediante attrezzature specifiche, personale adeguatamente qualificato nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e secondo metodologie appropriate.

Una volta in possesso dei dati inerenti l'entità delle vibrazioni meccaniche prodotte da attrezzature e macchine, questi debbono essere utilizzati per calcolare il livello di esposizione personale dei lavoratori, tenendo conto di ulteriori parametri quali il tempo di esposizione, le condizioni d'uso, le condizioni al contorno e microclimatiche, ecc., utilizzando la metodologia ed il modello matematico nonché quanto altro indicato nell'Allegato XXXV del D.Lgs. 81/08.

Anche quest'ultimo passaggio, che rappresenta la vera e propria valutazione dei rischi, deve essere effettuato da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e secondo metodologie appropriate, e viene ultimato con la stesura dello specifico "Documento di valutazione dei rischi".

Deroghe per gli adempimenti e gli adeguamenti di legge

Per quanto riguarda le deroghe, queste sono previste nei casi:

* nei settori della navigazione marittima ed aerea, allorquando il Datore di lavoro dimostri che non sia tecnicamente possibile rispettare il valore limite di esposizione per il corpo intero nonostante le misure di prevenzione e protezione messe in atto;
* nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione alle vibrazioni meccaniche di un lavoratore è abitualmente inferiore ai valori di azione ma varia continuamente e può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, purché il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e si dimostri che i rischi corsi sono inferiori a quelli derivanti ad un livello di esposizione corrispondente al valore limite

Decreto legislativo 9 aprile 2008 , N. 81

"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, N. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Art. 205 - Deroghe

Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.

Nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore limite.

Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.

La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 è condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
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Il Documento di Valutazione dei Rischi da Rumore

Il Documento di Valutazione dei Rischi da Rumore

La valutazione del rumore va eseguita su tutte le imprese che potenzialmente possono avere lavoratori esposti e deve essere aggiornata ad opportuni intervalli di tempo(mediamente ogni quattro anni) o ogni qualvolta si verifica una modifica nelle lavorazioni, che influisce in modo sostanziale sul rumore emesso.

La valutazione deve essere effettuata da tecnici attraverso la consultazione del RSPP, dei lavoratori e sotto la responsabilità del datore di lavoro. Gli esiti della stessa, nonché i criteri e le modalità di effettuazione, vanno indicati in un rapporto che deve essere tenuto a disposizione dell'organo di vigilanza.

Strumentazione di misura

Le misurazioni per la valutazione dell'esposizione a rumore possono essere effettuate sia mediante fonometri convenzionali sia mediante fonometri integratori che forniscono al termine del rilievo il livello energetico medio presente nella posizione in esame.

Valutazione tecnica dei rischi da esposizione a rumore

La norma assume come parametri di riferimento dei valori d'azione superiori e inferiori (ovvero livelli di esposizione il cui superamento implica da parte delle Aziende l'attuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori esposti) e dei valori limite (ovvero livelli di esposizione il cui superamento è grave; vietato):
valori limite di esposizione (tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale): rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa [140 dB(C) riferito a 20 micro Pa];

* valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa [137 dB(C) riferito a 20 micro Pa];

* valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa [135 dB(C) riferito a 20 micro Pa].

Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività grave; lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è grave; possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:
il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

La norma prevede la possibilità da parte di Aziende ed Enti di richiedere deroghe all'uso dei DPI ed al rispetto del valore limite di esposizione, ma secondo precise e rigide modalità autorizzative:

D.Lgs. Governo n° 81 del 09/04/2008

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Omissis

Art. 197. - Deroghe

* Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

* Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.

* La concessione delle deroghe di cui al comma 2 condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

* Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

Le misure di prevenzione e protezione da adottare sono le seguenti:

Fascia di rischio: A

Provvedimenti da addottare: Nessun ulteriore obbligo a carico del Datore di lavoro. Per le situazioni dove il Lex, 8h risulta minore del valore inferiore di azione ma sono presenti alcune singole lavorazioni aventi valori di pressione sonora superiori agli 80 dB si consiglia comunque di fornire i DPI dell'udito ai lavoratori.

Note:Non superato il valore inferiore di azione:
LEX,8h= 80 dB(A)
ppeak= 112 Pa
[135 dB(C) riferito a 20 micro Pa]

Fascia di rischio: B

Provvedimenti da addottare: Il Datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori DPI dell'udito (la scelta deve coinvolgere i lavoratori o i loro rappresentanti) e deve sottoporre a Sorveglianza Sanitaria a cura del Medico Competente i lavoratori se questi ne facciano espressa richiesta o se il Medico Competente ne affermi l'opportunità.

Note:

Superato il valore inferiore di azione:
LEX,8h= 80 dB(A)
ppeak= 112 Pa
[135 dB(C) riferito a 20 micro Pa]

Fascia di rischio: C

Provvedimenti da addottare: Il Datore di lavoro deve obbligare i lavoratori ad indossare i DPI dell'udito (la scelta deve coinvolgere i lavoratori e/o i loro rappresentanti) e deve sottoporre a Sorveglianza Sanitaria a cura del Medico Competente i lavoratori esposti.

Note

Superato il valore superiore di azione:
LEX,8h= 85 dB(A)
ppeak= 140 Pa
[137 dB(C) riferito a 20 micro Pa]

Fascia di rischio: D

Provvedimenti da addottare: Cessione immediata dell'esposizione ed individuazione delle misure di Prevenzione e Protezione, finalizzate a riportare l'esposizione al di sotto del valore limite di esposizione ed evitare eventuali nuovi superamenti

Note

Superato il valore limite:
LEX,8h= 87 dB(A) a DPI indossati
ppeak= 200 Pa a DPI indossati
[140 dB(C) riferito a 20 micro Pa]

D.Lgs. Governo n° 81 del 09/04/2008

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Omissis

Art. 195. - Informazione e formazione dei lavoratori

* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

Omissis
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Quali sono le modalità da seguire nel caso in cui i lavoratori non abbiano eletto il RLS interno?

Come possono le aziende avvalersi di un RLS Territoriale?

Quesito

Per aziende con meno di 15 lavoratori, il RLS può essere eletto internamente dai lavoratori oppure, nel caso in cui questi rinuncino, ci si può avvalere di un RLS Territoriale. Capita spesso di trovare aziende che vogliono effettivamente avvalersi proprio di un RLST. Purtroppo però in pochissime regioni esiste questa figura. Come ci si regola in tal caso? Il ruolo rimane vacante fino a individuazione del RLST da parte degli enti competenti oppure c’è un’altra modalità da seguire?

Risposta

L’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), prevista dall’art. 47 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 in tutte le aziende o unità produttive, è un diritto-dovere dei lavoratori e non certo un obbligo da parte dei datori di lavoro, che tra l’altro di obblighi ne ha ben tanti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro non può far altro che prendere atto delle decisioni che i suoi lavoratori hanno assunto di farsi rappresentare da un lavoratore interno all’azienda per poi comportarsi di conseguenza. Quello che, invece, può fare ed anzi, aggiungerei, che deve fare il datore di lavoro è invitare i propri lavoratori ad esprimersi in merito a tale diritto-dovere e che in ogni caso gli comunichino le loro volontà e cioè se hanno eletto o designato il loro rappresentante.

Nel caso in cui i lavoratori non hanno inteso eleggere o designare un loro rappresentante all’interno dell’azienda il D. Lgs. n. 81/2008, al comma 8 dello stesso art. 47, prevede che le funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza siano esercitate dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali o di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nel caso di mancata elezione del RLS interno, inoltre, il datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 81/2008, a partecipare al Fondo previsto dall’art. 52 dello stesso decreto ed a versare un contributo in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero presso l'unità produttiva (art. 52 comma 2 lettera a). L’organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo provvederà poi a comunicare (art. 48 comma 6) alle singole aziende, che non hanno al loro interno il RLS ed ai lavoratori interessati, il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) il quale avrà nei confronti delle aziende gli stessi diritti dei RLS che non sono in esse presenti.

Nel caso in cui, invece, il RLS è stato eletto o designato è obbligo del datore di lavoro, dopo che gli è pervenuta da parte dei lavoratori la comunicazione in tal senso, di avviare il RLS alla formazione specifica della quale lo stesso ha diritto e prevista dall’art. 37 comma 10 del D. Lgs. n. 81/2008, secondo le modalità, la durata (almeno di 32 ore) ed i contenuti specifici riportati nel Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 16/1/1997, che rimane in vigore fin quando non verranno fornite delle precise indicazioni in merito in sede di contrattazione collettiva nazionale, così come previsto dall’art. 37 comma 11 del D. Lgs. n. 81/2008. Il legislatore ha, altresì, assegnato al datore di lavoro l’obbligo di comunicare annualmente all’Inail il nominativo del RLS, così come previsto dall’art. 18 comma 1 lettera aa) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, obbligo sanzionato per gli inadempienti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro. Si consulti a proposito la circolare Inail n. 11 del 12/3/2009 che ha fissato delle modalità per l’effettuazione di tale comunicazione.
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Correttivo Decreto 81: il nuovo quadro sanzionatorio:

Correttivo Decreto 81: il nuovo quadro sanzionatorio

le modifiche "qualitative" (e non quantitative) al sistema sanzionatorio del Testo Unico secondo il decreto correttivo

come cambiano i tipi di sanzioni, i loro effetti e i regimi di estinzione degli illeciti.

Il sistema sanzionatorio contenuto nel testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs.81/08) è stato oggetto di rivisitazione da parte dello schema di decreto correttivo dello stesso non solo sul piano degli importi delle sanzioni penali ed amministrative (in termini di riduzione o comunque modifica dei minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie o della durata delle pene detentive), che qui non ci interessa prendere in esame, ma anche sul piano qualitativo della scelta dei tipi di sanzione (ad esempio sostituzione della pena esclusiva con pena alternativa), dell’attribuzione di nuove o diverse sanzioni (ad es. sostituzione della ammenda con la sanzione amministrativa pecuniaria o viceversa), dell’eliminazione delle sanzioni per determinati illeciti o ancora della riconduzione di alcune sanzioni a particolari regimi giuridici (quali il D.Lgs. 758/94 o altri meccanismi di estinzione degli illeciti).

Va da sé che un’analisi del sistema sanzionatorio sul piano qualitativo deve essere condotta con un criterio sistematico che tenga conto del complesso delle modifiche apportate al decreto; dunque una lettura delle modifiche al titolo primo non può essere completa se non incrociata ad una lettura delle modifiche ai titoli dodicesimo e tredicesimo, così come ad esempio la reintroduzione del potere di disposizione non può non essere guardata e analizzata alla luce dell’art. 2-bis dello schema (“Presunzione di conformità relativa a norme tecniche, buone prassi e modelli organizzativi”), e così via. Lo stesso vale poi per i poteri attribuiti agli organi di vigilanza che non possono essere disgiunti, nell’analisi, dalle modifiche al quadro sanzionatorio.

Da un’analisi così condotta (che in questo contributo è limitata ai reati di pericolo e non a quelli di evento) emergono dunque rilevanti modifiche al quadro sanzionatorio che possono essere così riassunte.

Casi di applicazione della pena del solo arresto.

- Tra le ipotesi contenute nell’art. 55 c. 2 D.Lgs. 81/08 (aziende con particolari rischi nelle quali la pena per l’omessa valutazione dei rischi o la mancata nomina dell’RSPP è aggravata e quindi è rappresentata dall’arresto in via esclusiva) è stata soppressa la lettera c) relativa ai cantieri con compresenza di più imprese e la cui entità presunta non era inferiore a 200 uomini-giorno mentre è stata aggiunta la voce relativa alle strutture di ricovero e cura.

- È stato eliminato un caso di applicazione della pena esclusiva dell’arresto (in quanto trasformata nella pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda), prevista dal D.Lgs. 81/08 per la violazione dell’obbligo del datore di lavoro di affidare i compiti ai lavoratori in relazione alle condizioni e capacità degli stessi in relazione alla loro salute e sicurezza, ai sensi dell’art. 18 c. 1 lett. c), nelle aziende di cui all’art. 55 comma 2 (elenco di aziende di cui al punto sopra che presentano rischi significativi).

Casi di applicazione della pena della sola ammenda.

A seguito della ricomprensione della pena esclusiva dell’ammenda tra i presupposti di applicazione del regime previsto dal D.Lgs. 758/94 (ex art. 130 dello schema di decreto), i casi in cui tale sanzione è prevista sarebbero presidiati, in caso di entrata in vigore del decreto correttivo, in maniera inferiore rispetto ai casi (che rappresentano la maggior parte nel testo unico) in cui è prevista la sanzione alternativa dell’arresto o dell’ammenda, con l’effetto di una significativa riduzione dell’afflittività collegata a tale pena (della sola ammenda).

- In tale ottica, la sanzione dell’ammenda prevista dai commi 3 e 3-bis dell’art. 55 - come riformulati dallo schema di decreto correttivo - prevista per la violazione di specifici commi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 (riferiti ai contenuti e alle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi), non trasformata dallo schema di decreto in sanzione alternativa dell’arresto o dell’ammenda, in conseguenza dell’introduzione dell’art. 130 dello schema di decreto perderebbe il carattere affittivo tipico delle sanzioni comminate in via esclusiva (non ricadenti, prima, nel D.Lgs. 758/94) divenendo “oblazionabile” in via amministrativa.

La volontà del legislatore che ha ispirato tale scelta è esplicitata nella Relazione di accompagnamento allo schema di decreto, che inquadra concettualmente la mancanza dei requisiti del DVR contenuti in tali commi come semplici “irregolarità”.

La Relazione stessa sottolinea infatti che “al comma 3 si costruisce una sanzione più lieve (pena della sola ammenda alla quale si estende l’istituto della prescrizione, disciplinato all’articolo 301) per le ipotesi di “irregolarità parziali” del documento di valutazione dei rischi. Con lo stesso criterio, graduando la pena per il principio di proporzionalità, si costruisce il comma 3-bis per le altre ipotesi di parziale irregolarità del documento di valutazione del rischio (D.V.R.)”.

- È stata inserita la specificazione contenuta nella lettera g) dell’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 81/08 (tramite l’aggiunta del primo periodo) secondo cui il datore di lavoro ha l’obbligo di “g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto” .

Tale nuovo obbligo, così come quello previsto dal successivo periodo che è già presente nel decreto 81 (“richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”), è ora in base al decreto correttivo sanzionato penalmente a carico del datore di lavoro con la pena della sola ammenda.

Dunque la sanzione prevista per l’obbligo del datore di lavoro di “richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto” è stata declassata da pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda a pena esclusiva della sola ammenda, ora oblazionabile secondo il D.Lgs. 758/94.

- Data la natura meno affittiva della pena esclusiva dell’ammenda quale risultante dal decreto correttivo, tale sanzione prevista dal testo unico per la violazione dell’art. 19 comma 1 lett. g) da parte del preposto che non frequenti i corsi di formazione di cui all’art. 37 comma 7 è stata ora ricondotta alla pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, di natura più afflittiva.

Casi di applicazione della pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda

- La nomina del medico competente, che è delegabile tanto che è prevista tra i “compiti del datore di lavoro o del dirigente” di cui all’art. 18 D.Lgs. 81/08, è ora sanzionata solo a carico del datore di lavoro accanto alle altre sanzioni relative invece agli illeciti riconducibili agli obblighi indelegabili.

- É stata sanzionata con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda la mancata collaborazione da parte del medico competente alla valutazione dei rischi (art. 25 comma 1 lett. a).

- Le sanzioni previste per i lavoratori autonomi (ed equiparati ex art. 21) sono state trasformate da amministrative (quali sono attualmente secondo il D.Lgs. 81/08) a penali (con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda).

Casi di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Come si legge nella Relazione di accompagnamento allo schema di decreto, se - come detto - “la “prescrizione obbligatoria” (ex d.lgs. n. 758/1994), che permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda”, parallelamente “un analogo istituto viene introdotto per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa, con la chiara finalità, palesata nella legge delega, di puntare alla effettività della reazione punitiva, previo ripristino delle condizioni di legalità”.

L’“articolo 301-bis del decreto correttivo prevede infatti, come recita la sua rubrica, un nuovo meccanismo di “estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione”, secondo il quale “in tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo”.

Dunque in questi casi non vi sarà una “prescrizione” da parte dell’organo di vigilanza, bensì una indicazione da parte dello stesso del termine che viene assegnato in quanto ritenuto congruo, quindi con un meccanismo che giocoforza si discosterà dalla sistematicità che caratterizza l’attività di vigilanza svolta invece secondo il D.Lgs. 758/94.

Andando ora ad analizzare i singoli illeciti amministrativi:

- È stata introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione da parte del datore di lavoro del divieto di effettuare la sorveglianza sanitaria per accertare stati di gravidanza o al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge (art. 41 comma 3 lett. b) e c).

- Sono state introdotte ex novo le sanzioni (amministrative pecuniarie) a carico del medico competente per violazione dei commi 3 e 8 dell’art. 41.

- È stata abrogata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal testo unico per la violazione della lett. m) dell’art. 25, secondo cui il medico competente “partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria”.
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SANZIONE mancata Valutazione dei Rischi

Valutazione dei Rischi: Sanzioni

La mancanza della data certa sul documento di valutazione dei rischi è sanzionabile?

QUESITO: l'art. 55 comma 1 parla di omissione della valutazione dei rischi e non fa riferimento al comma 2 dell'art. 28.

Se l'organo di vigilanza durante una ispezione condotta dopo il 16 maggio 2009 trova un DVR datato 28 dicembre 2008 senza data certa può sanzionare il datore di lavoro per l'assenza di tale data. A quale sanzione, inoltre, va incontro un datore di lavoro che non ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato entro il 16 maggio 2009?

RISPOSTA: Per rispondere ai quesiti formulati occorre effettuare una lettura combinata dell’art. 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che ha istituito l’obbligo non delegabile da parte del datore di lavoro della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, con l’art. 28 dello stesso decreto legislativo che fissa l’oggetto della valutazione dei rischi stessi nonché il contenuto ed i requisiti del documento di valutazione dei rischi (DVR) da redigere all’esito della citata valutazione.

Secondo l’art. 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008:

“1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.

Secondo l’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 poi:

“1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto”.

Come è noto l’obbligo di apporre la data certa sul documento di valutazione dei rischi, che era stato già fissato al 1°/1/2009, è entrato in vigore il 16/5/2009 in virtù della proroga concessa con il decreto-legge 30/12/2008 n. 207 convertito, con modificazioni, con la legge 27/2/2009 n. 14 con il quale è stato prorogato anche l’entrata in vigore dell’obbligo della valutazione dei rischi limitatamente a quelli da stress lavoro-correlato. Alla luce di quanto sopra detto, quindi, è evidente, in premessa ed in risposta al quesito formulato, che i DVR redatti e datati prima del 16/5/2009 non sono sottoposti all’obbligo della certificazione della data di redazione.
Per quanto riguarda, invece, le sanzioni da applicare nel caso di DVR privi di data certa occorre fare riferimento all’art. 55 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 che così recita:

“1. È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte”.

Secondo quanto discende dalla lettura dei sopra citati articoli si è del parere, quindi, in risposta al quesito formulato, che il datore di lavoro che ha provveduto, a partire dal 16/5/2009, data di entrata in vigore dell’obbligo, ad apporre sul DVR o su documentazione ad esso integrativa una data non certificata è passibile della sanzione prevista dal citato art. 55 comma 1, stabilita nell’arresto da quattro ad otto mesi o nell’ammenda da 5.000 a 15.000 euro “per aver omesso di elaborare il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1 lettera a) secondo i requisiti previsti dall’art. 28 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 il quale con il comma 2 ha imposto l’apposizione di una data certa sul documento medesimo”.
Quindi, in definitiva, non fornire di data certa un DVR elaborato al termine di una valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, benché obbligatorio, equivale in sostanza, ai fini della applicazione delle relative sanzioni a non aver effettuata la valutazione dei rischi medesimi.
A tal punto è da tenere inoltre presente quanto stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 55 che prevede un aggravamento delle sanzioni da applicare a carico dei datori di lavoro di aziende presso le quali si svolgono attività a particolare rischio.

Secondo tale comma 2, infatti,:

“2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno”.

Il legislatore con lo stesso art. 55 ha poi previsto una graduazione delle sanzioni per quanto riguarda la mancanza nel DVR degli elementi indicati nell’art. 28 comma 2 dalla lettera a) alla lettera f), gli ultimi tre dei quali risultano innovativi rispetto a quanto previsto dal corrispondente art. 4 comma 2 dell’abrogato D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i.. In particolare le sanzioni sono state distribuite secondo quanto indicato nel prospetto che segue:

Art 28 c. 1 lettera a)

Mancanza di una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro
Art 28 c. 1 lettera b)

Mancanza della indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro

Art 28 c. 1 lettera c)

Mancanza del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; ammenda da 3.000 a 9.000 euro

Art 28 c. 1 lettera d)

Mancanza della individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro

Art 28 c. 1 lettera e)

Mancanza della indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; ammenda da 3.000 a 9.000 euro

Art 28 c. 1 lettera f)

Mancanza della individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro

E’ opportuno a proposito ricordare che con il decreto integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 81/2008 il cui schema, dopo essere stato approvato dal Consiglio dei Ministri, è passato al vaglio della Conferenza delle Regioni ed è attualmente in discussione al Parlamento, è stata proposta una modifica dell’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 nella parte relativa all’obbligo della data certa sul documento di valutazione dei rischi il quale, secondo quanto si legge nell’art. 16 dello stesso schema, d’accordo anche la Conferenza delle Regioni, potrebbe essere sostituito, in alternativa, con la “sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e da parte del medico competente ove nominato”.

Purtroppo, però, per un mancato allineamento delle scadenze per l’obbligo della data certa, entrato in vigore il 16/5/2009, e dell’emanazione del decreto correttivo del D. Lgs. n. 81/2008, che dovrebbe avvenire entro il 16/8/2009, si è verificata una situazione davvero anomala in quanto a partire dal 16/5/2009 è entrato in vigore un obbligo, quello della data certa appunto, per il quale è prevista ad agosto 2009 l’abolizione e tutto ciò con il sorgere conseguentemente di notevoli ripercussioni e disagi se solo si pensa che tale obbligo è supportato, così come sopra indicato, da sanzioni penali anche rilevanti.

Nel caso poi di una mancata valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato, di cui alla seconda parte del quesito, è analogamente applicabile a carico del datore di lavoro la sanzione prevista dall’art. 55 comma 1 lettera a), stabilita nell’arresto da quattro a otto mesi o nell’ammenda da 5.000 a 15.000 euro, per la violazione dell’art. 28 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare “per aver omesso di valutare e di riportare nel conseguente DVR l’esito della valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlati esplicitamente indicati fra i rischi da valutare obbligatoriamente nell’art. 28 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008”.
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