Il Piano Operativo di
Sicurezza (POS) è il documento che il datore di lavoro deve redigere prima di iniziare le
attività operative in un cantiere esterno. Il POS rappresenta il dettaglio
della valutazione dei rischi già prevista dal D.Lgs 81/08 e
ss.mm.ii..
Obiettivo del POS è quello di descrivere
le migliori contromisure da adottare nelle attività di cantiere al fine di
salvaguardare l'incolumità fisica dei lavoratori.
Il POS non deve quindi costituire
unicamente un adempimento amministrativo, in mancanza del quale la ditta
operatrice viene sanzionata, ma soprattutto un documento essenziale ed indispensabile
al fine di prevenire, limitare e ridurre al minimo i rischi ed in grado di
fornire una serie di elementi indicativi di comportamento e indirizzo sulla
sicurezza.
Il "Piano Operativo di
Sicurezza" è dunque un documento essenziale nella gestione di un'entità
lavorativa in cantiere sviluppata da una organizzazione facente capo a un
Datore di Lavoro così come individuato e definito dall'art. 2 del D. Lgs. 81/08
e ss.mm.ii..
Quando elaborare il POS?
Il POS, contrariamente al Piano di Sicurezza
e Coordinamento (PSC), che in alcuni casi non è obbligatorio redigere, deve
essere sempre redatto da tutte le imprese che entrano in un cantiere temporaneo
o mobile per svolgere il proprio lavoro. Quindi il POS deve essere sempre
presente in cantiere.
Viene predisposto prima dell'inizio dei
rispettivi lavori da ciascuna impresa esecutrice che trasmette il proprio POS
all'impresa affidataria.
L'impresa affidataria verifica la
congruenza del POS dell'impresa esecutrice rispetto al proprio e lo trasmette
al CSE (Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori), qualora presente, che
ha l'obbligo di verificare l'idoneità del POS predisposto dall'appaltatore, e
in caso di chiederne delle modifiche ed eventuali aggiornamenti.
Quali sono le aziende soggette al POS?
Tutte le ditte/aziende/società che
abbiano lavoratori dipendenti sono tenute alla redazione del POS per esempio:
- Edili in genere (costruzioni, demolizioni, rifacimenti, pavimentazioni, scavi, opere stradali..)
- Impiantisti (elettricisti, idraulici, caldaisti, termici, ecc),
- Lattonieri (posa gronde, acconciatetti, ecc),
- Fabbri (posa barriere, ringhiere, recinzioni, cancellate, serramenti metallici, ecc),
- Falegnami (posa parquet, infissi, serramenti in legno, controsoffitti, arredamenti, porte)
- Vetrai (messa in opera vetrate, box doccia, lucernari, ecc),
- Imbianchini e tinteggiatori (tinteggiature interne ed esterne, verniciature in genere, facciate, ecc),
- Giardinieri (preparazione giardini e manutenzione del verde privato e/o pubblico).
L'aggiornamento del POS è demandato al
datore di lavoro dell'impresa esecutrice che lo ha predisposto.
Quale sono le sanzioni ?
In mancanza del POS il datore di lavoro
della ditta esecutrice è sanzionata con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda
da 2500 a 6400 euro, in quanto sostanzialmente risulta inadempiente alla
valutazione dei rischi sul lavoro presso il cantiere.
Si applica la pena dell'arresto da
4 a 8 mesi o l'ammenda da 2000 a 8000 euro se la violazione è commessa in
cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di
rischi particolari, individuati in base all'allegato XI del DLgs 81/08 e
ss.mm.ii.;
Si applica la pena dell'ammenda da
2000 a 4000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza
di uno o più elementi di cui all'allegato XV del DLgs 81/08 e ss.mm.ii.;
Le ammende sono calcolate senza
includere l’aumento del 9,6% previsto dalla legge di conversione del Decreto
Legge 28 giugno 2013 n. 76,”Pacchetto Lavoro”.