15 gennaio 2014

Che cosa è il POS ?


Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è il documento che il datore di lavoro deve redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere esterno. Il POS rappresenta il dettaglio della valutazione dei rischi già prevista dal D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii..
Obiettivo del POS è quello di descrivere le migliori contromisure da adottare nelle attività di cantiere al fine di salvaguardare l'incolumità fisica dei lavoratori. 
Il POS non deve quindi costituire unicamente un adempimento amministrativo, in mancanza del quale la ditta operatrice viene sanzionata, ma soprattutto un documento essenziale ed indispensabile al fine di prevenire, limitare e ridurre al minimo i rischi ed in grado di fornire una serie di elementi indicativi di comportamento e indirizzo sulla sicurezza. 
Il "Piano Operativo di Sicurezza" è dunque un documento essenziale nella gestione di un'entità lavorativa in cantiere sviluppata da una organizzazione facente capo a un Datore di Lavoro così come individuato e definito dall'art. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii..

Quando elaborare il POS? 
Il POS, contrariamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), che in alcuni casi non è obbligatorio redigere, deve essere sempre redatto da tutte le imprese che entrano in un cantiere temporaneo o mobile per svolgere il proprio lavoro. Quindi il POS deve essere sempre presente in cantiere.
Viene predisposto prima dell'inizio dei rispettivi lavori da ciascuna impresa esecutrice che trasmette il proprio POS all'impresa affidataria.
L'impresa affidataria verifica la congruenza del POS dell'impresa esecutrice rispetto al proprio e lo trasmette al CSE (Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori), qualora presente, che ha l'obbligo di verificare l'idoneità del POS predisposto dall'appaltatore, e in caso di chiederne delle modifiche ed eventuali aggiornamenti.

Quali sono le aziende soggette al POS?
Tutte le ditte/aziende/società che abbiano lavoratori dipendenti sono tenute alla redazione del POS per esempio:
  • Edili in genere (costruzioni, demolizioni, rifacimenti, pavimentazioni, scavi, opere stradali..)
  • Impiantisti (elettricisti, idraulici, caldaisti, termici, ecc),
  • Lattonieri (posa gronde, acconciatetti, ecc),
  • Fabbri (posa barriere, ringhiere, recinzioni, cancellate, serramenti metallici, ecc),
  • Falegnami (posa parquet, infissi, serramenti in legno, controsoffitti, arredamenti, porte)
  • Vetrai (messa in opera vetrate, box doccia, lucernari, ecc),
  • Imbianchini e tinteggiatori (tinteggiature interne ed esterne, verniciature in genere, facciate, ecc),
  • Giardinieri (preparazione giardini e manutenzione del verde privato e/o pubblico). 
L'aggiornamento del POS è demandato al datore di lavoro dell'impresa esecutrice che lo ha predisposto.

Quale sono le sanzioni ?
In mancanza del POS il datore di lavoro della ditta esecutrice è sanzionata con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2500 a 6400 euro, in quanto sostanzialmente risulta inadempiente alla valutazione dei rischi sul lavoro presso il cantiere.
Si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2000 a 8000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI del DLgs 81/08 e ss.mm.ii.;
Si applica la pena dell'ammenda da 2000 a 4000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più elementi di cui all'allegato XV del DLgs 81/08 e ss.mm.ii.;
Le ammende sono calcolate senza includere l’aumento del 9,6% previsto dalla legge di conversione del Decreto Legge 28 giugno 2013 n. 76,”Pacchetto Lavoro”.

Read More...