23 aprile 2020

INL – Nota n. 89/2020 : Covid-19 – Necessario un appendice per il DVR

INL – Nota n. 89/2020: Non è necessario l’aggiornamento del DVR ma è comunque opportuno formalizzare l’attenzione posta dall’azienda al rischio di contagio, attraverso la creazione di un appendice al Documento di Valutazione dei Rischi ( DVR ). Questa integrazione dovrà attestare l’adozione di un piano di misure di carattere tecnico, organizzativo e procedurale  finalizzato alla riduzione del rischio di contagio COVID-19. Data la natura squisitamente medico-sanitaria, le misure attuate devono essere calate nella struttura con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS.
In questa particolare fase emergenziale, la valutazione del rischio di contagio per la popolazione è per forza di cose rimessa alle istituzioni governative. Ai datori di lavoro non resta altro che dare seguito all’attuazione attenta e responsabile delle misure che le predette Autorità stanno adottando. Assicurare  che tutto il personale dipendente si attenga alle misure prescritte è la priorità del datore di lavoro, affinche  le attività  vengano svolte in una logica di accompagnamento alle indicazioni nazionali.
Con nota n. 89/2020, l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) interviene a seguito delle numerose richieste di chiarimenti in ordine agli adempimenti in materia di sicurezza e salute riconducibili alla emergenza covid-19, per quanto concerne la valutazione dei rischi e l’eventuale aggiornamento del DVR.
Rispetto a tali obblighi si pongono orientamenti applicativi differenziati nei casi in cui l’agente biologico, che origina il rischio, non sia riconducibile all’attività del datore di lavoro ma si concretizzi in una situazione esterna che pur si può riverberare sui propri lavoratori all’interno dell’ambiente di lavoro per effetto delle dinamiche esterne non controllabili dal datore di lavoro ( rischio generico ).
In tali casi il datore di lavoro non sarebbe tenuto all’aggiornamento del DVR in quanto trattasi di un rischio non riconducibile all’attività e cicli di lavorazione ( rischio professionale ) e, quindi, non rientranti nella concreta possibilità di valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali del rischio, in termini di eliminazione alla fonte o riduzione dello stesso, mediante l’attuazione delle più opportune e ragionevoli misure di prevenzione tecniche organizzative e procedurali tecnicamente attuabili.
Già queste prime considerazioni sono di per sé sufficienti per “non ritenere necessario l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione” (diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale).
E’ anche vero, però, che il datore di lavoro non può esimersi dall’adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali, nonché di adozione di DPI che possono modificare anche profondamente la routine aziendale e che è opportuno formalizzare con un appendice al DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008. “
Fonte: INL - Nota n. 89/2020

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4 aprile 2020

Covid-19: infortuni sul lavoro i contagi di medici, infermieri e altri operatori di strutture sanitarie pubbliche e private

Una nota dell’Inail chiarisce le modalità di gestione delle assenze dal lavoro dei dipendenti del Ssn e di qualsiasi altra struttura assicurata con l’Istituto. La tutela copre l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta 
 
ROMA - I contagi da nuovo Coronavirus di medici, infermieri e altri operatori dipendenti del Servizio sanitario nazionale e di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Inail, avvenuti nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa, sono tutelati a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro.

Lo chiarisce una nota dell’Istituto pubblicata oggi, nella quale è precisato che la tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Se l’episodio che lo ha determinato non può essere provato dal lavoratore, infatti, si presume che il contagio sia una conseguenza delle mansioni svolte.

Sono ammessi alla tutela dell’Istituto gli operatori che risultino positivi al test specifico di conferma del contagio. La tutela Inail – che, come è noto, si estende a tutte le conseguenze dell’infortunio – nei casi di infezione da nuovo Coronavirus copre l’assenza lavorativa dovuta a quarantena o isolamento domiciliare per l’intero periodo e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta.

L’Azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera/sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datori di lavoro pubblico o privato, debbono assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio all’Inail. Resta fermo, inoltre, l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all’Istituto il certificato medico di infortunio.

Sono tutelati dall’Inail anche gli eventi infettanti accaduti durante il percorso casa lavoro e viceversa, configurabili quindi come infortuni in itinere.

fonte:inail.it
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