21 luglio 2009

Che cosa si intende per lavoro notturno ?

Per lavoro notturno si intende un'attività lavorativa svolta nel corso di un periodo di almeno 7 ore consecutive, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Ciò vuol dire che chiunque lavori tra le 22.00 e le 5.00, oppure tra le 23.00 e le 6.00, oppure tra le 24.00 e le 7.00 rientra in questa fascia.Va sottolineato il principio della volontarietà nell'effettuazione del lavoro notturno da parte del lavoratore, tenuto conto delle esigenze aziendali, e soprattutto importanza fondamentale va data alla contrattazione collettiva sindacale.In caso di lavorazioni notturne, il Datore di Lavoro informa per iscritto la Direzione provinciale del Lavoro- settore ispezione del lavoro- competente per territorio, con periodicità annuale, dell'esecuzione del lavoro notturno svolto in maniera continuativa o compreso in regolari turni periodici, quando esso non sia previsto dal contratto collettivo; tale informazione va estesa alle organizzazioni sindacali.La normativa non riguarda chi opera nel trasporto aereo, ferroviario, stradario, marittimo, della navigazione interna, della pesca in mare, delle altre attività in mare, nonché delle attività dei medici in formazioneNon esistono discriminazioni nei confronti delle donne per lo svolgimento di lavori notturni. Infatti, con sentenza del 4 dicembre 1997, la Corte di Giustizia Europea aveva condannato l'Italia per avere mantenuto nel proprio ordinamento giuridico le norme che sancivano il divieto di lavoro notturno per le donne.Esistono però dei limiti: è infatti vietato adibire a lavoro notturno le donne, dall'accertamento dello stato della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.Inoltre il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato: dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa; dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni; dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni di età possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti a lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il Datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.Per la sorveglianza sanitaria, invece, si fa riferimento al D.Lgs. 26 novembre 1999 n. 532.Precisamente l'art.5 del citato Decreto stabilisce che " i lavoratori notturni devono essere sottoposti a cure e spese del datore di Lavoro, per il tramite del Medico Competente di cui D.Lgs. 81/08:
  • ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti;
  • ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute;
  • ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno".
Va inoltre valutato anche lo stato di salute psico-fisico, in modo che non emergano particolari stati emotivi e/o ansiosi, tali da poter trovare controindicazioni in particolari turni di lavoro notturni.Le disposizioni riguardanti gli addetti alle lavorazioni notturne, sono regolate dalle seguenti normative:
  • Legge 17/10/67 n. 977
  • D.Lgs. 4/8/99 n. 345
  • Circolare Ministero Lavoro n. 1 del 5 gennaio 2000, Legge 5/2/99 n. 25
  • D.Lgs. 26 novembre 1999 n. 532