11 luglio 2012

Valutazione e misura del rischio da sovraccarico biomeccanico

il sovraccarico biomeccanicosi può definire come la “condizione che si verifica quando le sollecitazioni meccaniche statiche o dinamiche esterne superano la capacità di resistenza di articolazioni, muscoli e tendini, in modo acuto (traumi/ infortuni da sforzo) o determinando microtraumi che si ripetono nel tempo con effetto cumulativo (Patologie Muscolo Scheletriche)” I fattori che possono determinare sovraccarico biomeccanico riguardo ad esempio degli arti superiori (sbas)sono: - “ripetitività: movimenti sempre uguali a stessi ripetuti a lungo/ lavoro a cicli; - frequenza: alta frequenza di gesti in ogni minuto di lavoro”; - “forza: uso di forza elevata con gli arti superiori; - postura: posizioni scorrette del polso, del gomito, delle spalle o movimenti articolari estremi”; - “periodi di recupero: mancanza di pause o rotazione su lavori senza impegno degli arti superiori; - fattori complementari: maneggiare oggetti molto freddi; vibrazioni; compressioni sulle mani durante l’uso di attrezzi; uso di guanti inadeguati; frequente uso di martello per dare colpi”. Inoltre i compiti /condizioni a rischio di sovraccarico biomeccanico per la schiena o gli arti superiori sono: - movimentazione manuale di carichi (azioni di sollevamento/deposito, trasporto in piano e azioni di traino e spinta); - movimentazione di pazienti; - movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza/movimenti e sforzi ripetuti; - posture incongrue/disergonomie. É possibile misurare il sovraccarico biomeccanico? Poiché il sovraccarico biomeccanico (S.B.) “è la risultante di tanti ‘determinanti di rischio’, non può quindi essere ‘misurato’ come altri rischi (es. rumore con il fonometro o gli agenti chimici con analisi di campioni di aria)”, Dunque sono “stati messi a punto vari metodi in grado di determinare e quantificare il rischio da S.B., basati sull’identificazione e analisi dei vari fattori che lo determinano, sullo studio della relazione dose-risposta e della percentuale di casi attesi. La legge italiana non indica un metodo d’elezione”. Se non è indicato un metodo di elezione, comunque “le Norme Tecniche, le Linee Guida, la letteratura scientifica indicano alcuni metodi per la ‘misura’ del rischio da S.B.”. Bisogna tuttavia verificare che: - “siano metodiche validate; - siano idonee ad essere applicate alla situazione in esame; - tengano conto in maniera integrata di tutti i ‘determinanti’ di rischio (o almeno di gran parte di essi); - nel caso di sbas considerino tutti i distretti coinvolti (spalla, gomito e polso)”. Tiziano Menduto