La vigilanza intesa come funzione di esame e verifica dei corretti comportamenti aziendali è un compito istituzionalmente riservato ad organi con funzioni pubbliche, è bene pertanto sapere quali effettivamente siano gli organi preposti a svolgere la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto all’art. 13 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- Azienda Sanitaria Locale – ASL (strutture variamente denominate come: Spsal, Spisal, Spresal, ecc.) senza limitazioni di settore e di competenza
- Direzioni territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per quanto di specifica competenza (norme antincendio)
- INAIL (ex ISPESL), che interviene su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle Regioni e delle Province, nell’ambito dei controlli che richiedono un’elevata competenza scientifica, accedendo nei luoghi di lavoro e svolgendo accertamenti e indagini; inoltre, occupandosi del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di attrezzature e prodotti messi a disposizione dei lavoratori
- Ministero dello sviluppo economico, per il settore minerario
- Regioni, per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali
- Uffici di sanità aerea e marittima;
- Autorità marittime, portuali ed aeroportuali;
- Carabinieri;
- Polizia di stato;
- Vigili urbani.