14 novembre 2013

Idoneità lavoratore: certificazione del medico competente

Il fatto Un lavoratore, licenziato a seguito di parere di inidoneità fisica espresso dal medico competente, ha adito il giudice del lavoro ottenendo il riconoscimento dell’illegittimità del licenziamento sia in primo che secondo grado, sul presupposto della mancanza del carattere di decisività della valutazione del medico competente e alla luce della successiva valutazione di idoneità effettuata dal Ctu.

Profili giuridiciI giudici della Cassazione hanno ribadito l’orientamento della Corte costituzionale secondo il quale la dichiarazione di inidoneità fisica in esito alle procedure previste dallo Statuto dei lavoratori non ha carattere di definitività, potendo il giudice della controversia pervenire a diverse conclusioni sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito. Inoltre, nel caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo, si deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire quale delle contrastanti motivazioni sia maggiormente attendibile, poiché le norme che prevedono la possibilità di controllo della malattia, nell'affidare la relativa indagine ad organi pubblici per garantirne l'imparzialità, non hanno inteso attribuire agli atti di accertamento compiuti dagli stessi una particolare ed insindacabile efficacia probatoria che escluda il generale potere di controllo del giudice.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]