14 novembre 2013

SICUREZZA SUL LAVORO > PERIZIE FONOMETRICHE (RUMORE)

Fino al 1991 il legislatore non fissava esplicitamente limiti di rumorosità negli ambienti di lavoro.
Si imponeva genericamente: "Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità" (art. 24 DPR 303/1956).
Nella pratica, tale norma, coordinata con l'art. 2087 C.C., ha permesso l'elaborazione di un'articolata giurisprudenza che in molte occasioni ha rappresentato un fattore deterrente verso la tolleranza per le lavorazioni rumorose.
Nel 1991 però, con il D. Lgs. 15 .8.1991 n. 277 (oggi abrogato), sono state recepite nell'ordinamento italiano, alcune direttive comunitarie tra cui la 86/188/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore, che hanno modificato la regolazione giuridica.
L'art. 40. del Decreto Legislativo n° 277 del 1991, recepimento della direttiva 86/188/CEE, prescriveva al DATORE DI LAVORO l'obbligo di procedere alla valutazione del rumore presente nella propria azienda allo scopo di rilevare e valutare l'esposizione quotidiana dei lavoratori al rumore ed attuare gli interventi preventivi e protettivi indicati dal decreto stesso.
Le disposizioni del D. Lgs. 277/91 riguardavano tutte le attività alle quali sono addetti i lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3 del DPR 303 del 19/3/1956:
"...per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte od una professione. ... sono equiparati ai lavoratori subordinati i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società o degli enti stessi".
Con il D. Lgs. 195/06 viene abrogato il D. Lgs. 277/91 per la parte relativa al rischio rumore. Con questo decreto vengono introdotti due livelli di azione (inferiore e superiore) ed un valore limite.
I livelli di azione fanno riferimento sia a dei livelli di picco che a delle dosi assorbite durante il periodo di riferimento lavorativo di otto ore. Il superamento o meno di queste soglie fa scattare degli adempimenti diversificati.
Il valore limite è calcolato tenendo conto dell'attenuazione fornita dai DPI indossati. Questa soglia non può essere superata.
Con l'emanazione del D.Lgs. 81/08 viene abrogato il D.Lgs. 195/06. Il nuovo Decreto al Titolo VIII Capo II riprende quanto previsto dal D.Lgs. 195/06, apportando delle variazioni in merito agli adempimenti previsti in caso di superamento dei livelli di azione.

Soggetti Coinvolti e Relativi Obblighi

Datore di Lavoro
Ha l'obbligo di procedere alla valutazione del rumore presente nella propria azienda allo scopo di rilevare e valutare l'esposizione quotidiana dei lavoratori al rumore ed attuare gli interventi preventivi e protettivi indicati dal decreto stesso.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
E' consultato dal Datore di Lavoro e dal Tecnico Qualificato durante la fase di realizzazione della Valutazione dei Rischi da esposizione a Rumore.

Lavoratori o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
E'/sono consultato/i dal Datore di Lavoro e dal Tecnico Qualificato durante la fase di realizzazione della Valutazione dei Rischi da esposizione a Rumore.

Medico Competente
Ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria (indagine audiometria per controllare l'acutezza uditiva) dei lavoratori esposti oltre al valore di azione superiore.

Tecnico Qualificato
Collabora con il Datore di Lavoro e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza durante la fase di Valutazione dei Rischi da esposizione a Rumore.

Il Documento di Valutazione dei Rischi da Rumore
La valutazione del rumore va eseguita su tutte le imprese che potenzialmente possono avere lavoratori esposti e deve essere aggiornata ad opportuni intervalli di tempo (mediamente ogni quattro anni) o ogni qualvolta si verifica una modifica nelle lavorazioni, che influisce in modo sostanziale sul rumore emesso.
La valutazione deve essere effettuata da tecnici attraverso la consultazione del RSPP, dei lavoratori e sotto la responsabilità del datore di lavoro. Gli esiti della stessa, nonché i criteri e le modalità di effettuazione, vanno indicati in un rapporto che deve essere tenuto a disposizione dell'organo di vigilanza.
Le misurazioni per la valutazione dell'esposizione a rumore possono essere effettuate sia mediante fonometri convenzionali sia mediante fonometri integratori che forniscono al termine del rilievo il livello energetico medio presente nella posizione in esame.