24 gennaio 2009

Sicurezza sul lavoro

La sicurezza sul luogo di lavoro consiste in tutta quella serie di precauzioni - codificate e previste legislativamente - che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori e dai lavoratori stessi. Queste precauzioni devono essere prima vagliate e standardizzate per lo specifico luogo di lavoro da tecnici specializzati in collaborazione ai responsabili dei reparti aziendali.
Le MISURE GESTIONALI DI SICUREZZA e le indicazioni tecniche per l' ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO ED IMPIANTI devono essere funzionali per ridurre la possibilità di infortuni ai dipendenti della azienda o ad altri collaboratori esterni (subcontraenti). Ulteriori misure di igiene e sicurezza devono proteggere l'individuo umano dalla possibilita' di contrarre malattie professionali.
In Italia, la sicurezza sul lavoro è oggi regolamentata dal decreto D. Lgs. 81/2008 comunemente conosciuto come Testo Unico Sicurezza Lavoro entrato in vigore, per la quasi totalità degli articoli, il 15 maggio 2008. La nuova Legge abroga molti disposti normativi storici (risalenti al 1955 e 1956) ed altri anche molto recenti (D.Lgs 626/1994), inasprendo pesantemente le sanzioni a carico degli inadempienti.
Anche per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili il D. Lgs. 81/2008 abroga il precedente decreto D.Lgs 494/1996” introducendo importanti modifiche ed inserendo specifiche norme tecniche negli allegati.
Consegue dalla omissione delle precauzioni in materia sia la responsabilità penale del datore di lavoro che il diritto al risarcimento del danno, in favore del lavoratore subordinato. Gli indennizzi ai lavoratori infortunati vengono erogati da parte dell'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) che è l'istituto assicurativo al quale tutti i lavoratori devono essere iscritti, con il pagamento dei relativi contributi da parte della ditta.