2 novembre 2010

Quali sono le modalità da seguire nel caso in cui i lavoratori non abbiano eletto il RLS interno?

Come possono le aziende avvalersi di un RLS Territoriale?

Quesito

Per aziende con meno di 15 lavoratori, il RLS può essere eletto internamente dai lavoratori oppure, nel caso in cui questi rinuncino, ci si può avvalere di un RLS Territoriale. Capita spesso di trovare aziende che vogliono effettivamente avvalersi proprio di un RLST. Purtroppo però in pochissime regioni esiste questa figura. Come ci si regola in tal caso? Il ruolo rimane vacante fino a individuazione del RLST da parte degli enti competenti oppure c’è un’altra modalità da seguire?

Risposta

L’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), prevista dall’art. 47 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 in tutte le aziende o unità produttive, è un diritto-dovere dei lavoratori e non certo un obbligo da parte dei datori di lavoro, che tra l’altro di obblighi ne ha ben tanti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro non può far altro che prendere atto delle decisioni che i suoi lavoratori hanno assunto di farsi rappresentare da un lavoratore interno all’azienda per poi comportarsi di conseguenza. Quello che, invece, può fare ed anzi, aggiungerei, che deve fare il datore di lavoro è invitare i propri lavoratori ad esprimersi in merito a tale diritto-dovere e che in ogni caso gli comunichino le loro volontà e cioè se hanno eletto o designato il loro rappresentante.

Nel caso in cui i lavoratori non hanno inteso eleggere o designare un loro rappresentante all’interno dell’azienda il D. Lgs. n. 81/2008, al comma 8 dello stesso art. 47, prevede che le funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza siano esercitate dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali o di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nel caso di mancata elezione del RLS interno, inoltre, il datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 81/2008, a partecipare al Fondo previsto dall’art. 52 dello stesso decreto ed a versare un contributo in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero presso l'unità produttiva (art. 52 comma 2 lettera a). L’organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo provvederà poi a comunicare (art. 48 comma 6) alle singole aziende, che non hanno al loro interno il RLS ed ai lavoratori interessati, il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) il quale avrà nei confronti delle aziende gli stessi diritti dei RLS che non sono in esse presenti.

Nel caso in cui, invece, il RLS è stato eletto o designato è obbligo del datore di lavoro, dopo che gli è pervenuta da parte dei lavoratori la comunicazione in tal senso, di avviare il RLS alla formazione specifica della quale lo stesso ha diritto e prevista dall’art. 37 comma 10 del D. Lgs. n. 81/2008, secondo le modalità, la durata (almeno di 32 ore) ed i contenuti specifici riportati nel Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 16/1/1997, che rimane in vigore fin quando non verranno fornite delle precise indicazioni in merito in sede di contrattazione collettiva nazionale, così come previsto dall’art. 37 comma 11 del D. Lgs. n. 81/2008. Il legislatore ha, altresì, assegnato al datore di lavoro l’obbligo di comunicare annualmente all’Inail il nominativo del RLS, così come previsto dall’art. 18 comma 1 lettera aa) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, obbligo sanzionato per gli inadempienti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro. Si consulti a proposito la circolare Inail n. 11 del 12/3/2009 che ha fissato delle modalità per l’effettuazione di tale comunicazione.