30 marzo 2010

Addio D I A . . . .

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge modificativo del Testo unico sull’edilizia prevede l’eliminazione dell’obbligo di denuncia di inizio attività (DIA) per gli interventi di manutenzione straordinaria.

Da oggi, quindi, la piccola attività edilizia non è più soggetta al controllo dell'Amministrazione Comunale. Non sarà più obbligatorio rivolgersi a un tecnico abilitato per effettuare interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio.

L’esenzione riguarderà lavori interni a un appartamento, a condizione che non si siano spostati i muri portanti, non sia aumentata la superficie o la volumetria dell'appartamento e non si fondano più unità immobiliari in una o, viceversa, ne derivi una frammentazione della unità immobiliare in più unità.

L’obbligo di Dia straordinaria viene eliminato anche per movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, per le serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, per i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno al servizio degli edifici da realizzare al di fuori delle zone di tipo A (DM 1444/1968) e per le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

La norma dovrebbe è operativa al momento della pubblicazione in Gazzetta. Il dubbio deriva dalla dizione "Salve più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale". Infatti, il provvedimento è applicabile solo nelle regioni dove la DIA è già stata abolita. In tutte le altre il provvedimento non è applicabile in quanto le norme regionali prevedono la DIA per gli interventi di manutenzione straordinaria, quindi la norma più restrittiva è già in vigore.

Le regioni dove saranno applicabili le semplificazioni del decreto sono:
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia, che non hanno una legislazione regionale più restrittiva, oltre a Sardegna e Friuli Venezia Giulia dove la norma è già vigente.

Nelle regioni Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino, Umbria, Sicilia, Val d'Aosta, Veneto, dove è in vigore una legislazione regionale più restrittiva, il Decreto non è ancora applicabile.
Il testo completo del decreto legge: http://www.normattiva.it

Tratto da edilone.it