30 marzo 2010

Contenuti del Documento della Valutazione dei Rischi

La valutazione rischi, è un’operazione da praticare anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
L’oggetto della valutazione deve riguardare, secondo le nuove norme, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui:

- quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004
- quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
- quelli connessi alle differenze di genere, all’età, la provenienza da altri Paesi

Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere (art. 28 comma 2):
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La data certa costituisce sicuramente una novità introdotta dal Testo Unico. Inoltre, rispetto ai contenuti previsti dal D.Lgs. 626/94, sono stati aggiunti i punti dal d) al punto f), che rappresentano la necessità di evidenziare nel documento come si intende effettivamente realizzare quanto previsto (il “come” e il “chi fa cosa”).

Le Sanzioni

Per la mancata valutazione dei rischi, il datore di lavoro è punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 (art 55 comma 1).

Per l’omessa elaborazione del DVR secondo le modalità di cui all’articolo 29, il datore di lavoro è punito con l’ammenda da 3.000 a 9.000 euro (art. 55 comma 3).

Inoltre, la mancata elaborazione del DVR costituisce una violazione grave (come specificato all’ALLEGATO I del Testo Unico), e, l’accertamento della reiterazione può comportare la “sospensione dell’attività imprenditoriale”.


Fonte: PuntoSicuro