30 marzo 2010

Le Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA). Titolo VIII, Capo V, D.Lgs. n. 81/08

Il 26 aprile del 2010 entrerà definitivamente in vigore il Titolo VIII, Capo V, D.Lgs. n. 81/08 relativo alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali.

Con questo provvedimento il Legislatore norma un settore che mai prima d’ora era stato soggetto a particolare attenzione, se si esclude la necessità di adozione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in particolari tipologie di lavorazione (saldatura, lavorazione di metalli liquidi, ecc.). Adozione prevista fin dal (glorioso) DPR n. 547/55.

Ma quali sono le radiazioni ottiche artificiali che ricadono nel campo applicativo del Titolo VIII, Capo V? Sono tutte quelle comprese tra il campo di applicazione fissato dal Titolo VIII, Capo IV, D.Lgs. n. 81/08 (protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici) e quello stabilito dal D.Lgs. 230/95 relativo alle radiazioni ionizzanti. Quindi radiazioni infrarosse (IR), visibili ed ultraviolette (UV).

Attenzione: mentre con frequenze prossime a quelle degli IR e del visibile gli effetti attesi saranno prevalentemente di tipo deterministico, in corrispondenza dell’UV si sommeranno pure effetti di tipo stocastico (=cancerogenicità) dato che lo IARC ha classificato le componenti UVA, UVB ed UVC artificiali come “probabili cancerogeni per l’uomo” (Gruppo 2A).

Quest’interpretazione è avvalorata dalla constatazione che mentre nel titolo VIII, Capo IV la valutazione del rischio richiesta al datore di lavoro è limitata ai soli effetti “nocivi ed a breve termine”, nel Titolo VIII, Capo V tale aspetto è esteso a tutti i “rischi per la salute e la sicurezza” (…) “con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e la cute”.

Dirimente in questo senso risulta la risposta alla domanda 5.07 presente nelle indicazioni operative dell’ISPESL a cui si rimanda (cfr. link utili riportati a piè pagina).

Le principali sorgenti di emissione da analizzare saranno relative a radiazioni di tipo coerente ed incoerente, ma non tutte avranno necessità di un approfondimento di analisi (cfr. Art. 181, comma 3, D.Lgs. n. 81/08).

L’elenco delle sorgenti di radiazione “sicure” sono riportate sia nelle indicazione operative dell’ISPESL citate sia nelle “Non binding guide” applicative della direttiva 2006/25/CE (cfr. link utili riportati a piè pagina).

L’approfondimento della valutazione del rischio dovrà essere comunque realizzato nei seguenti casi (elenco non esaustivo):

•laser in categoria 3 e 4;
•saldatura elettrica ad arco (MIG, MAG, TIG, ad elettrodo, ecc.);
•utilizzo di plasma per taglio e saldatura;
•lampade germicide;
•sistemi LED per fototerapia;
•lampade abbronzanti;
•lampade ad alogenuri metallici;
•corpi incandescenti (metalli o vetro liquido);
•apparecchi con sorgenti IPL per uso medico od estetico;
•(…)
L’approfondimento dell’analisi potrà essere condotto, in prima istanza, attraverso l’ausilio della normativa tecnica, della documentazione dell’apparecchio oppure con calcoli derivanti dall’applicazione della Legge di Wien.

Alla misurazione dovranno essere riservati i casi più problematici, anche tenendo in considerazione la difficoltà di reperire sul mercato la strumentazione idonea all’applicazione del Titolo VIII, Capo V, D.Lgs. n. 81/08.

A questo proposito si riporta un estratto di quanto indicato dalle indicazioni operative dell’ISPESL (domanda 5.12):

Se le sorgenti non sono giustificabili, la valutazione senza misurazioni può essere effettuata quando si è in possesso di dati tecnici forniti dal fabbricante (comprese le classificazioni delle sorgenti o delle macchine secondo le norme tecniche pertinenti), o di dati in letteratura scientifica o di dati riferiti a situazioni espositive analoghe.

Anche l’analisi preliminare della situazione lavorativa e della sorgente talvolta permettono di evitare la necessità di effettuare le misure. In questo caso, in generale è necessario conoscere e riportare nel documento di valutazione dei rischi:

•il numero, la posizione e la tipologia delle sorgenti da considerare,
•la possibilità di riflessioni (scattering) della radiazione da pareti, apparecchiature, oggetti contenuti nell’ambiente;
•i dati spettrali della sorgente; lo spettro può essere determinato ricavandolo dalle specifiche tecniche fornite dal costruttore;
•se l’emissione della sorgente è costante o variabile;
•la distanza operatore-sorgente e le caratteristiche del campo visivo professionale;
•il tempo di permanenza dell’operatore nella posizione esposta.
•A titolo di esempio le misure o i calcoli non si rendono necessari:
•nel caso delle saldatrici ad arco, dove è noto che con qualsiasi corrente di saldatura e su qualsiasi supporto i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano dell’ordine delle decine di secondi. Pertanto, pur essendo il rischio estremamente elevato, l’effettuazione delle misure e la determinazione esatta dei tempi di esposizione è del tutto superflua per l’operatore addetto; ulteriori valutazioni possono essere richieste se l’addetto alla saldatura deve essere assistito da altro personale o opera in prossimità di altri;
•nel caso di sorgenti classificate in accordo con lo standard UNI EN 12198:2009 (per le macchine) o lo standard CEI EN 62471:2009 (lampade o sistemi di lampade) dove i dati di classificazione consentono una ragionevole valutazione dei livelli di esposizione.

Link utili:
www.hse.gov.uk/radiation/nonionising/aor-guide.pdf
www.ispesl.it/linee_guida/Fattore_di_rischio/FAQ%20AFisici%20x%20web.pdf
it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Wilhelm_Wien

Tratto da Il Blog di Marzio Marigo